Protezione Animali di Legnano (P.A.L.)
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regolamento tutela animali Milano in vigore dal 21/11/2005 legge regionale Lombardia n. 025 del 11/07/2006 (lotta al randagismo e tutela animali da affezione) regolamento detenzione e tutela dei diritti degli animali Rescaldina  

 

UFFICI   TUTELA   ANIMALI

 

bullettatuaggio e microchip (legge 281 del 14 agosto 1991)
art. 2 comma 5 legge 281: i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi) devono essere tatuati.
art. 3 comma 1 legge 281: le regioni disciplinano con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
art. 5 comma 2 legge 281: chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 150.000
art. 5 comma 3 legge 281: chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000
bulletDal 1 gennaio 2005 il microchip sarà obbligatorio in tutta Italia. Dal luglio 2005 per poter viaggiare in Europa ogni animale dovrà essere identificato con tatuaggio o microchip. Dal 2008 l'unico sistema riconosciuto sarà il microchip.
bulletUn caso particolare è quello di Milano, dove, oltre al tatuaggio e al microchip, è obbligatoria anche la medaglietta, che deve recare incisi nome, cognome, indirizzo e telefono del proprietario (comma 3 articolo 1.4.20 del regolamento Locale d'Igiene del Comune di Milano).
Il Comune di Bologna ha lanciato questa iniziativa: a chi iscrive il cane all'Anagrafe canina viene fornito, gratuitamente, un buono per il ritiro di una medaglietta.

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bulletcondomini (art. 1138 codice civile, art. 844 codice civile, massima della cassazione 899 del 24 marzo 1972, e 1394 del 6 marzo 2000)
Il regolamento condominiale può essere espressamente accettato con una firma ed allora si chiama regolamento contrattuale e può prevedere che nel proprio appartamento non si possa introdurre alcun animale, ma è quasi impossibile che il padrone di un animale firmi un simile patto.
L'ipotesi più frequente si verifica quando nel condominio c'è un regolamento preesistente, che vieta il possesso di animali in genere.
Un simile divieto è illegittimo in assoluto, in quanto comporta una limitazione del diritto di proprietà sulla porzione di condominio di proprietà esclusiva (l'appartamento, art. 1138 codice civile). Il regolamento condominiale va però approvato all'unanimità.
I motivi più frequenti che inducono a contestazioni in ambito condominiale sono: oltre a sporcare le aree condominiali, all'abbaiare ed ululare in ore inopportune, si può verificare il comportamento pericoloso di alcuni cani, specie se lasciati liberi senza museruola, o, più semplicemente, la presenza di persone che non amano gli animali. 
In questi cani è importante far valere i propri diritti senza farsi intimorire. La richiesta di allontanare un animale, oltre ad essere documentata da validi motivi, deve essere supportata da una raccolta di firme di più inquilini. I casi in cui il Giudice e l'Autorità Sanitaria possono imporre l'allontanamento degli animali sono davvero rari e si verificano quando ci sono comprovati motivi di ordine igienico - sanitario, o a causa di una concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo.
Inoltre, il disturbo (l'abbaiare, il rumore delle unghie sul pavimento) e le immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici) devono ritenersi illeciti solo quando la loro intensità e la loro frequenza sono tali da causare l'insofferenza o provocare disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione, poiché ciò costituisce un uso anormale del diritto di proprietà (sentenza Cassazione 1394 del 2000).
Nelle case in affitto, private, comunali o popolari che siano, è praticamente impossibile vietare la detenzione di animali, a meno che il proprietario dello stabile all'atto dell'acquisto non si sia impegnato per contratto a non consentire la presenza di animali.
Riassumendo: nel caso di una casa di proprietà, eventuali limitazioni alla presenza di animali devono essere accettate al momento dell'acquisto, e comunque il regolamento assembleare può essere variato con l'approvazione della maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
Nel caso di una casa in affitto, il divieto di tenere animali deve essere concordato in sede di firma del contratto.
Riguardo all'uso dell'ascensore o delle scale, considerate "parti comuni" del condominio (art. 1117 codice civile), questo non può essere menomate dal regolamento. Sono sanzionabili però quelle condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635  e 639 codice penale) (fonte Lav).
In alcuni casi si arriva addirittura alla minaccia di avvelenamento di un animale domestico: è necessario allora presentare una denuncia - querela nei confronti dei responsabili della minaccia alla Polizia Municipale, o alla polizia di Stato, o ai Carabinieri o al Corpo Forestale dello Stato, configurandosi i reati di cui all'art. 638 codice penale, cioè uccisione o danneggiamento di animali di proprietà, e quelli previsti dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, che punisce la distribuzione di sostanze velenose (vedi maltrattamenti).
a: le norme del regolamento condominiale non possono in alcun modo menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà esclusiva.
Sentenza della Cassazione 1394 del 6 marzo 2000: se l'abbaiare o l'ululare disturba solo un vicino, e non una pluralità di persone, il reato non sussiste. L'art. 659 del Codice Penale tutela la pubblica tranquillità, ma "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
Sentenza della Pretura di Campobasso del 12 maggio 1990: "Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene".
Massima della Cassazione n. 899 del 24 marzo 1972: se le norme dei regolamenti condominiali, che regolano le capacità dei condomini sulle loro proprietà esclusive, sono precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, devono essere espressamente accettate dai condomini (nell'atto di acquisto o locazione o con atto separato). Le norme regolamentari possono limitare il pieno esercizio del diritto di proprietà nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise dall'assemblea all'unanimità (dei condomini, non dei presenti). E' sufficiente l'opposizione di un solo condomino perché non possa istituirsi, ex novo, il divieto di tenere animali. Se un proprietario di animale acquista o prende in affitto un appartamento in un edificio già provvisto di regolamento approvato dall'assemblea condominiale, non è vincolato alle disposizioni limitative di esso a carico delle proprietà esclusive dei singoli condomini se le stesse limitazioni non siano state trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate e accettate negli atti di acquisto  o di locazione.
art. 844 Codice Civile: il proprietario di un fondo non può impedire i rumori del fondo vicino, se non superano le normali tollerabilità. La giurisprudenza ha affermato che tale articolo va applicato anche nei rapporti tra condomini.

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bulletmaltrattamenti (art. 727 codice penale, legge 473 del 22 novembre 1993, art. 627 codice penale, art. 638 codice penale, legge 281 del 14 agosto 1991)


nuova legge sui maltrattamenti (approvata dal Senato il 08/07/04, in modifica all'art. 727 C.P.): 
abbandono di animali: arresto fino a 1 anno e ammenda da 1000 a 10.000 euro
maltrattamento e doping: reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 3000 a 15.000 euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà della pena se deriva la morte dell'animale
detenzione incompatibile con la natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad  1 anno o ammenda da 1000 a 10.000 euro
uccisione per crudeltà: reclusione da 3 a 18 mesi
combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 5.000 a 160.000 euro per chi promuove, organizza o li dirige
allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro  
spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 3.000 a 15.000 euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell'animale
effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro
produzione, commercializzazione e importazione di pelli di cani o gatti: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 100.000 euro, confisca e distruzione del materiale
sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da 3000 a 15.000 euro            (fonte Lav).: chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dell'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La condanna comporta la sospensione per almeno 3 mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività
 commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi.
art. 627 C.P.: chiunque lasci liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con ammenda fino a lire 600.000
art. 638 C.P.: chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito a querela della persona offesa con multa fino a lire 10.000.000
art. 5 comma 1 legge 281: Chiunque abbandona  cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.
art. 5 comma 4 legge 281: chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 
Ogni singolo cittadino o associazione può denunciare un illecito in materia di tutela di animali. Trattandosi di reato, è competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, corpo forestale, vigili urbani ecc.). Gli organismi indicati sono obbligati a ricevere la denuncia per qualsiasi reato perseguibile. Un privato cittadino o un'associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi illeciti previsti dall'art. 727 (o da altri articoli del Codice Penale) e richiedendo un intervento per accertare il reato e impedire che questo venga portato ad ulteriori conseguenze. La denuncia può essere:
- immediata ed orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento per impedire il protrarsi della situazione
- scritta in carta e forma libera per casi di minore immediatezza.
La denuncia deve essere basata su fatti concreti e deve contenere in modo chiaro: il nome, cognome, indirizzo del denunciante; un'esposizione chiara e precisa dei fatti; elementi per giungere all'individuazione dei responsabili; i nomi di eventuali testimoni; ove possibile, fotografie o altri documenti a supporto di quanto esposto; data e firma.
Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno chiedere, dopo un tempo adeguato, l'epilogo del caso. In caso di inerzia dell'organo competente si può segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore della Repubblica.

Esempio di denuncia penale:
All'Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso la pretura di ............. il sottoscritto ......... nato a ............. il .................
residente a .................... via ................................... tel..........................
con la presente formale denuncia desidera portare a conoscenza della S.V. Ill.ma i fatti che qui di seguito si illustrano.
Il giorno ......... alle ore ................ in località .............. (esposizione dei fatti).
Ai fatti sopra illustrati hanno assistito i signori .............................. il sottoscritto denunciante chiede pertanto alla S.V. Ill.ma che voglia procedere penalmente contro il signor ..................... per il reato di cui all'art. 727 del Codice Penale.
Con ossequio,
(luogo, data)
(firma)

consigli legali:

bulletnumero di cellulare del Collettivo Animalista (Lombardia) per segnalazione e informazioni su maltrattamenti: 3 4 8 2 5 3 8 3 0 5
bulletwww.infolav.org (n. verde per maltrattamenti e per segnalazioni canili lager:
848 588 544)
bullet1515: numero di telefono a cui risponde un nucleo specializzato del Gruppo Forestale preparato per affrontare ed investigare su abbandoni, maltrattamenti, e su tutto ciò che riguarda i nostri amici a 4 zampe
bullet800 253 608: Il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio mette a disposizione del cittadino un numero verde 8 0 0 2 5 3 6 0 8 per segnalare emergenze legate ad abbandoni o maltrattamenti di animali. L'intervento del Comando dei Carabinieri può essere sollecitato anche attraverso indirizzo e-mail: cctass@carabinieri.it allegando un'eventuale documentazione fotografica.
bulletL'ANGOLO DELL'AVVOCATO seguita dall'avv. Michele Pezone
http://www.zampette.it/leggi/pezone/avvocato_online.htm
bulletPer segnalare casi di maltrattamenti o di animali tenuti in condizioni inadatte, scrivere a:
sosmaltrattamenti@vitadacani.org          http://www.vitadacani.org/sosmaltrattamenti.html
bulletNIRDA Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali, v. Nizza 142, Roma, tel. 0685230251, fax 0684240060, nirda@corpoforestale.it , info sul sito del Corpo Forestale (servizi e attività - polizia ambientale e forestale) www2.corpoforestale.it/web/guest/home
www2.corpoforestale.it/web/guest/serviziattivita/poliziaambientaleforestale/Attivita/ufficioreati
bullet www.animalieanimali.it
bulletwww.easypet.com
bulletwww.petz.it
bulletwww.virtualdog.it
bulletwww.amicianimali.it
bulletwww.leal.it
Lui si chiama Mio, ha tre anni, probabilmente, ed è arrivato il giorno 12 Maggio 2007 da un canile del centro Italia, grazie ad una Associazione che lo ha portato al Nord, dalla sua nuova padrona.
Quando è arrivato Mio versava in un gravissimo stato di denutrizione con marcato dimagramento, disidratazione, otite purulenta con necrosi dei padiglioni auricolari, cherato-congiuntivite e cecità, piaghe diffuse e alopecia, depressione del sensorio ed apatia.
Nessuno sa per quanto tempo Mio sia stato in queste condizioni all’interno del canile prima di essere prelevato, portato in una clinica del centro Italia dove ha ricevuto le prime cure ed infine condotto dalla sua nuova proprietaria.
Tanti anni di volontariato in canile ti preparano ad affrontare situazioni di ogni genere, situazioni di bestialità umana che si è accanita su poveri esseri indifesi ma la cosa peggiore è l’indifferenza…
La cosa che più ci rattrista è sapere che Mio è solo uno dei tanti, troppi cani che versano in condizioni disperate in tanti canili d’Italia.
Abbiamo smesso di credere che, forse un giorno, le leggi arriveranno veramente a tutelare questi piccoli indifesi ma andiamo avanti grazie alla forza che Angeli come il piccolo Mio ci trasmettono, una forza unica che gli ha permesso di sopravvivere nonostante le gravissime infezioni che lo hanno devastato.
Oggi è il 13 Giugno 2007 e Mio è vivo; molto probabilmente i suoi occhi non potranno più vedere, le sue orecchie non potranno più sentire ma lui è vivo e sta migliorando, giorno dopo giorno, lentamente, passo dopo passo anche se le sue più gravi ferite resteranno sempre nel suo piccolo cuoricino.
Ti si lacera il cuore vederlo lì, piccolino, arrotolato sulle sue ossicina, e impotente di fronte a chi ha potuto fare questo…ma Voi tutti che ogni giorno seguite le tante situazioni segnalate sapete che questa realtà esiste e che spesso è al di sopra delle nostre reali possibilità di azione.
Affinché le sofferenze e il sacrificio di Mio e di tanti altri indifesi non siano vani noi, noi che davvero ci crediamo, abbiamo il dovere di continuare per difendere i diritti di coloro che non hanno difesa, per rispettare il dolore di coloro che non hanno parole!!
Chissà forse un giorno….
 
MIO&Silvia&Barbara&Laura

LIBERO
4 GENNAIO 2008
 
Trattato europeo sentenzia: gli animali hanno i sensi umani
 
OSCAR GRAZIOLI
 
Mentre trascorrevano le feste natalizie e sui media si alternavano le drammatiche notizie dei morti sul lavoro con le più liete, riguardanti leccornie e tradizioni locali, a Lisbona è accaduto un fatto che potenzialmente potrebbe cambiare il futuro dei nostri animali, almeno all'interno dell'Unione Europea. I 27 Paesi dell'Europa allargata hanno infatti firmato, nella capitale lusitana, il nuovo Trattato dell'Unione Europea che introduce molteplici novità migliorative dal punto di vista sociale per quanto riguarda i diritti dei cittadini. Questa volta, grazie anche alle battaglie delle associazioni animaliste, il Parlamento europeo non ha dimenticato che la situazione degli animali, con particolare riferimento a quelli di interesse zootecnico, è stata troppo a lungo tenuta nel cestino delle buone promesse. Finalmente avviene il riconoscimento ufficiale degli animali quali "esseri senzienti". Il nuovo articolo 13 della parte II del Trattato interessa vasti settori di importanza vitale per qualunque nazione: dalla ricerca, all'agricoltura, dalla pesca allo sviluppo tecnologico. La nuova normativa va a sostituire il desueto e meno impegnativo protocollo sulla protezione e il benessere degli animali in vigore dal 1997. Agli animali dunque viene riconosciuto l'esse re "senzienti", che vuol dire essere dotati di sensi, e questo lo sapevamo, ma soprattutto di sensibilità, e questo è un concetto relativamente nuovo e di straordinaria importanza. Il delitto che si commette nel maltrattare animali non sarà più visto in funzione della sensibilità umana, come nell'at tuale legislazione italiana in cui i governanti (nuovi e vecchi) se la sono sentita soltanto di imporre il divieto di incrudelire su di essi, perché ciò offende i sentimenti dell'uomo. Se gli animali, come sancisce il nuovo trattato, sono dotati di sensibilità e non solo di sensi fisici, allora diventa quasi scontato che il loro maltrattamento si avvicina a quello di chi ha pensato finora di essere l'unico depositario al mondo, anzi nell'universo, di tale caratteristica, ovvero l'uomo. Il "quasi" non è scritto a caso. Gli accordi come questo, per quanto sottoscritti e firmati, non vincolano nessun Paese ad una precisa legislazione, ma danno solo delle direttive. Per fare un esempio di cui si è discusso ampiamente negli ultimi giorni è un po' quanto sta succedendo per la moratoria sulla pena di morte. Per quanto ci sia stato l'impegno di una insperata maggioranza di nazioni a rivedere questa delicata problematica, non per questo tutti i Paesi che hanno votato per la moratoria si sono impegnati ad abolire le esecuzioni. Difficile pensare che, entro un anno (il trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 2009), Paesi in cui si sopprimono cani e gatti randagi con metodi intollerabili, quali cianuro e stricnina, possano adeguarsi alle normative più avanzate in tema di benessere animale. Alla stessa stregua è impossibile credere che il problema degli allucinanti trasporti che devono subire animali, quali cavalli e asini avviati alla macellazione dai lontani Paesi dell'Est verso quelli dove maggiormente si consumano tali carni (e purtroppo noi siamo in pole position), si risolvano in pochi mesi. Eppure è stata tracciata una via che tutti i Paesi saranno chiamati a seguire. Gioverà ricordare, a onor del merito, che il vicepresidente della commissione europea Franco Frattini ha dato un contributo indispensabile all'evento. Ora, l'attuale nostro governo ha l'obbligo di mettersi su questa via, come aveva promesso in campagna elettorale. Promessa mai mantenuta.
 

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bulletrandagismo (legge 281 del 14 agosto 1991)
art. 1 comma 1 legge 281: lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salite pubblica e l'ambiente.
art. 2 comma 1 legge 281: il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
art. 2 comma 2 legge 281: i cani vaganti ritrovati, catturati, o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), non possono essere soppressi.
art. 2 comma 3 legge 281: i cani catturati  o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), non possono essere destinati alla sperimentazione.
art. 2 comma 4 legge 281: i cani vaganti catturati regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
art. 2 comma 5 legge 281: i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati preso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di 60 giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
art. 2 comma 6 legge 281: i cani ricoverati presso le strutture di cui al comma 1dell'art. 4 (canili e rifugi), fatto salvo quanto previsto negli art. 86, 87 e 91 del  regolamento di polizia veterinaria, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili, o di comprovata pericolosità. 
art. 2 comma 11 legge 281: gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
art. 2 comma 12 legge 281: le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi) possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
art. 3 comma 2 legge 281: le regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
art. 3 comma 3 legge 281: le regioni adottano, sentite le associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
art. 3 comma 4 legge 281: il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
- iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto tra la vita animale e la difesa del suo habitat;
- corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali  e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
art. 4 comma 1 legge 281: i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione. 

fonte LAV: "MAI PIU’ CANILI INACCESSIBILI, TRASPARENZA". I COMUNI ASSOLVANO AGLI OBBLIGHI
23 gennaio 08 Iniziativa della LAV per l'attuazione dei nuovi obblighi di legge.



23 gennaio 2008 - La Legge Finanziaria 2008 ha accolto alcune importanti istanze in favore dei cani e gatti randagi o ospiti di canili e rifugi: come richiesto dalla LAV in una petizione popolare presentata alla Camera dei Deputati e che ha raccolto 300mila firme, con la quale si chiede una legge d’integrazione della legge quadro 281/91 per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, la Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) Art. 2, comma 371, ha finalmente istituito l’obbligo per i Comuni singoli o associati e per le Comunità montane di gestire canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile. Tale legge prevede anche la possibilità che la gestione di tali strutture sia affidata a soggetti privati, a condizione però che nel canile o gattile sia garantita la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti di cani e gatti.

“Finalmente anche quei canili, rifugi e ricoveri che per anni sono stati inaccessibili ai volontari dovranno aprire i cancelli e permettere alle associazioni di animaliste e zoofile di partecipare alla vita della struttura, nell’interesse degli animali - dichiara Elisa D’Alessio, responsabile LAV settore Cani e Gatti - Questa decisione determinerà un miglioramento delle condizioni di vita di tantissimi animali ospitati in queste strutture, molte delle quali finora sono state inaccessibili. La presenza delle associazioni è importante per il benessere psicofisico degli animali e permette loro di coltivare o recuperare il rapporto affettivo e relazionale con gli umani rendendo l’animale preparato in modo migliore all’adozione, con conseguente risparmio economico da parte dei Comuni. Inoltre, la presenza dei volontari rappresenta la migliore garanzia di una gestione trasparente degli animali e della struttura, garanzia che ogni Comune deve offrire ai cittadini e alle associazioni che si occupano di tutela degli animali, ai cittadini perché nelle strutture di accoglienza per animali si investono soldi pubblici, alle associazioni perché, quali portatrici di interessi collettivi, non deve mai essere negata loro la possibilità di tutelarli.”

Inoltre, la Legge Finanziaria 2008, Art. 2, comma 370 (Legge 24 dicembre 2007, n.244) - che ha modificato l’articolo 1 comma 829 della precedente Legge Finanziaria - ha così sostituito l'articolo 4 della Legge quadro sulla “protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” (Legge n.281/91):"I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6". Tali Piani si devono aggiungere a quelli analoghi predisposti da ogni Servizio veterinario Asl di cui all’articolo 2 comma 1 della Legge n.281/91, ciascuno dei quali finanziato con proprie risorse.

“Con tale modifica si vuole sollecitare i Comuni a garantire l’afflusso di risorse alla prevenzione del randagismo attraverso piani di controllo delle nascite - precisa Ilaria Innocenti, corresponsabile LAV settore Cani e Gatti - L’auspicio è che Comuni e Comunità montane possano anche occuparsi, con maggiore attenzione, del risanamento dei canili esistenti, troppo spesso fatiscenti e inadeguati ad ospitare centinaia di animali, e della costruzione dei rifugi. Naturalmente anche i singoli cittadini possono fare molto per questi animali, scegliendo di adottarli anziché acquistarli, come troppo spesso si fa favorendo un discutibile commercio di esseri viventi”.

Per favorire la tempestiva applicazione di queste norme, la LAV, attraverso le sue 90 Sedi dislocate su tutta la Penisola, ha scritto una lettera di sollecito a numerosi Comuni chiedendogli di assolvere a tali obblighi, e al Presidente dell’ANCI, Leonardo Domenica, affinché a sua volta possa sollecitare i Comuni su questa materia, dagli importanti risvolti etici ed economici.

Secondo stime messe a disposizione dal Ministero della Salute sulla base dei dati forniti dalle Regioni, riferite al 2006 e in alcuni casi al 2005 (le precedenti stime risalivano al 2002), i randagi ospitati nei canili italiani sarebbero complessivamente 229.444, di cui 81.253 nei canili della Campania, 61.671 nei canili della Puglia, 11.263 nei canili del Lazio, 10.377 nei canili calabresi, 9.563 in quelli siciliani. 501 i canili sanitari, 428 i canili rifugio presenti in Italia. Ma secondo la LAV tali dati sottostimano la popolazione e i cani nei canili sarebbero almeno 550 mila.
 

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bulletdeiezioni
In generale ogni Comune ha le sue disposizioni riguardanti l'obbligo dei proprietari di raccogliere le deiezioni canine sul suolo pubblico. 
E' un gesto di civiltà e non dà motivo di lamentela a chi non ama gli animali.

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bulletcani pericolosi (ordinanza del ministro Sirchia, 13 settembre 2004)
è in vigore dal 14 gennaio 2007 la nuova Ordinanza del Ministero della Salute “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”.
L'ordinanza del ministro Sirchia per la "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani", valida per un anno, vieta ogni tipo di addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani. 
Le razze canine a rischio di maggiore aggressività sono passate da 100 a 18 (pitbull, pit bull terrier, pit bull mastiff, rottweiler, mastino napoletano, dogo argentino, american bulldog, fila brazileiro, tosa inu, cani da pastore dell'Anatolia e dell'Asia Centrale e del Caucaso, cane da serra da Estreilla, perro da canapo najoero, perro da presa canario e mallorquin, rafeiro do alentejo).  
E nel 2005 una nuova ordinanza esclude il mastino napoletano.
L'articolo 3 prevede che chiunque possegga o detenga cani "a rischio" è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi.
L'articolo 2 del provvedimento prevede l'obbligo per i proprietari dei cani di applicare la museruola o, in alternativa, il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in luoghi aperti al pubblico. All'interno dei locali pubblici e sui mezzi di trasporto i cani dovranno indossare sia la museruola che il guinzaglio.
Sono previste limitazioni al possesso ed alla detenzione di cani per particolari categorie di soggetti:  "ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale; ai minori di anni 18 e agli interdetti e inabilitati per infermità".
Questi divieti non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati preso le scuole nazionali come cani guida.
da www.vitadacani.org/cerbero.html: Il Progetto “Cerbero: recupero cani pericolosi ed ex-combattenti”
Un Parcocanile, una ampia area verde dove tutti i cani possono essere gestiti nel miglior modo possibile, con ampi sgambamenti dove possono uscire e sfogarsi per un tempo adeguato, socializzando tra loro dove possibile.
E’ in questo contesto che nasce la sezione “CERBERO”, un’area dove potere gestire in sicurezza i cosiddetti “cani pericolosi”, con protezioni adeguate e accessi diretti a verdi zone di sgambamento .
Anche questi cani “difficili” vengono gestiti secondo la filosofia del parcocanile: adeguato sfogo fisico e rapporto con persone sensibili e preparate che giorno dopo giorno seguono correttamente e sistematicamente una terapia comportamentale adeguata.
L’obiettivo del progetto è, dunque, di gestire, riabilitare e riallocare, se è il caso, i cani potenzialmente pericolosi.

Risultati
Nella maggior parte dei casi i cani vengono recuperati.
Ci vuole tempo, pazienza e amore, ma molti dei cani entrati nel progetto Cerbero sono oggi felicemente inseriti in nuovi e idonei contesti familiari.
Non sempre succede. Non tutti i cani diventano gestibili.
Quelli che rimangono continuano a vivere presso il centro che per sua struttura è in grado di gestirli senza forzarli ad un rapporto con l’uomo o con gli altri animali, consentendo comunque loro una vita degna e piena.
Nell’ Amore e nel Rispetto.

Come deve essere la vita di ogni cane!

L’Associazione ospita e mantiene attualmente una trentina di cani “pericolosi” con gravi problemi comportamentali e di aggressività, affidati dalla magistratura all’ Associazione o salvati dall’eutanasia.
La sezione “Cerbero”, data la continua richiesta e la mancanza sul territorio di strutture adeguate al recupero e riabilitazione di cani aggressivi, è in crescita continua e costa un notevole sforzo, sia a livello economico che di risorse umane.
Un Progetto impegnativo e coraggioso che ti chiediamo di sostenere affinché ogni cerbero smetta di essere guardiano dell’inferno e diventi finalmente semplicemente un cane.

 Per aiutarci
ADOZIONE A DISTANZA:
Ogni informazione e dettaglio telefonando allo 02 93871132 - 349 0581076.

 

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bulletcolonie feline (legge 281 del 14 agosto 1991)
art. 2 comma 7 legge 281: è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
art. 2 comma 8 legge 281: i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
art. 2 comma 9 legge 281: i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
art. 2 comma 10 legge 281: gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. 
Consiglio di Stato, 16/09/1997, sezione III: Nessuna norma di legge, né statale, né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugi.
Sentenza del TAR del Veneto del 1990: in considerazione della natura essenzialmente libera di tali animali, ne è vietata la cattura.

           Alcuni recapiti a cui rivolgersi per problemi legati alle            colonie feline:

---  Milano, Mondo Gatto, v. Padova 29
---  Firenze, servizio tutela colonie feline di Firenze, v.lo Santa Maria Maggiore 1, tel. 0552767933 fax 0552767936  coloniefeline@libero.it
--- Venezia, comune di Venezia, settore ambiente, ufficio animali, tel. 0412747924 - 0412748152
--- Venezia, associazione Dingo (Raffaella), tel. 0415318134
--- Genova, associazione Zampatesa, c.so Europa 631, tel./fax 0103761729 www.zampatesa.it   zampatesa@fastwebnet.it
--- Roma, ufficio diritti animali, v. Aldovrandi 12, tel. 0632650570 fax 0632650568  animaliroma@easypet.com

Ricordiamo inoltre la manifestazione Cat Pride che si tiene ogni anno a Roma nel mese di aprile. Per informazioni: www.stringiamocilacoda.it
tel. 065756085 - 3472319509

C'E' UNA LEGGE REGIONALE (IN LAZIO in attuazione di una legge-quadro nazionale, la 281/1991, proprio a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d'affezione) CHE E' LA SEGUENTE:

La legge regionale 21.08.97, n.34, regolamenta la tutela dei gatti che
vivono in libertà e vieta lo spostamento dei gatti dai territori ove hanno
scelto di vivere.
Regolamenti e circolari del Comune di Roma stabiliscono che neanche con voto
assembleare unanime può essere vietata la residenza di gatti negli spazi
condominiali e che quindi non si può vietare che per gli stessi,
sterilizzati, siano collocate in loco ciotole di cibo ed acqua e siano
fornite cure da parte di animalisti (sempre le cosiddette "gattare") anche
non condomini.
I gatti vanno nutriti lì ove si raccolgono. O si pensa che possano essere
istituite delle mense di quartiere ove i gatti si rechino regolarmente
muniti di apposito tesserino? O che le sia pur numerosissime gattare di Roma
invitino tutti e 180.000 i gatti randagi della città a casa loro all'ora di
pranzo?

Non soltanto i gatti sono genericamente patrimonio indisponibile della stato
ma sono stati anche dichiarati Patrimonio Bioculturale della Città dal 1°
Municipio di Roma.per tutto il territorio cittadino. Il che non significa,
ahimè, che siano riforniti di cibo dal Comune o dal Municipio ma soltanto
che si deve a loro un'attenzione particolare (attenzione che concretamente è
sempre lasciata al buon cuore ed al portafoglio delle gattare) da parte di
tutti i cittadini.
(notizie prese dal sito Anaci Roma)

QUESTA ERA LA RICHIESTA INVIATA:
Buongiorno,
prima di porre la mia domanda faccio una breve premessa: nel mio condominio si aggirano ormai da anni una decina di gatti randagi, ai quali vengono regolarmente forniti loro da alcuni condòmini acqua e cibo in ambito condominiale. La questione è stata posta più volte in sede di assemblea, dal momento che il regolamento prevede espressamente il divieto in tal senso, ma purtroppo gli inviti (talvolta anche bruschi) ad astenersi da tale pratica (messi più volte a verbale) sono stati disattesi in pieno. Per di più mi sono sentito rispondere da un condomino che esiste (e vorrei conferma da Voi) una delibera della provincia di Roma che consente di dar da mangiare ai gatti randagi anche in ambito condominiale e che tale delibera "prevale" sul regolamento condominiale. Io ci credo poco. Grato se riuscirete a darmi una risposta porgo i miei più cordiali saluti.
Gugol

 

E QUESTA UN ALTRA RISPOSTA:

Rivolgiti agli uffici preposti del tuo comune
per sapere:
1)quanti devono essere i gatti per stabilire se da voi c'è una colonia felina sotto tutela insomma se siete diventati un supercondominio dove l'altro palazzo-comunità sono i gatti non paganti !
2) nel mio comune le gattare sono parzialmente finanziate e soggette a controlli da parte del comune
quando i gatti sono pochi, l'ufficio preposto, sposta i pochi gatti che si stanno accumulando da una parte e li porta dove ormai c'è una colonia di gatti riconosciuta con gattara riconosciuta
come si comportano a Roma, non lo sò ???

Qualsiasi legge regionale, Gugol, è chiaramente più forte di QUALSIASI regolamento condominiale, anche se votato all'unanimità. Anche perchè nella fattispecie la legge regionale 34/1997 è attuazione di una legge-quadro nazionale, la 281/1991, proprio a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d'affezione.
Non vi è sentenza che possa, nel Comune di Roma, ribaltare questa situazione: ad oggi i gatti stanno dove vogliono e i loro "paladini" non debbono essere disturbati. (meno male)

Gugol, nel tuo caso il Comune di Roma, come già ampiamente riportato da Prociotta, tutela in maniera molto incisiva le colonie feline, sancendo il diritto per i gatti di vivere nel loro habitat naturale e di venir curati e sfamati dalle gattare.
Il Comune ha anche, per tua gioia!, stilato un "decalogo dell'ECOGATTARA", in cui vengono riportate le regole che ogni gattara deve rispettare "nell'esercizio delle sue funzioni": tra cui, quella di riportare via il cibo avanzato (in modo che non si creino cattivi odori e altri inconvenienti paventati da Guido).

Credo che il numero minimo di gatti per costituire colonia felina sia 5. Per informazioni più precise, consiglio di contattare l'Ufficio per i Diritti degli Animali del Comune di Roma.

Non c'è credo altro da dire, suggerisco a tutti quanti di guardare l'eleganza e la dolcezza di un gatto steso al sole che sonnecchia, e di imparare ad apprezzare ed amare questi splendidi animali.

        

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bulletsequestro di animali
Molte persone che segnalano un maltrattamento sono convinte che esista la possibilità di sequestrare l'animale e di affidarlo subito a qualcun altro. Innanzitutto distinguiamo il sequestro dalla confisca.
Sequestrare significa togliere temporaneamente la disponibilità di qualcosa a qualcuno, mentre confiscare significa togliere la proprietà per sempre.
Il maltrattamento di animali, se non avviene nei settori del commercio, dell'allevamento, del trasporto, mattazione ecc., prevede la possibilità di sequestrare l'animale solo in virtù dell'obbligo per ogni agente delle Forze dell'Ordine di interrompere il reato in corso.  Quindi, fatto salvo che l'animale sia realmente maltrattato, se il suo custode ha la possibilità di modificare immediatamente le condizioni di custodia o di eliminare la causa del maltrattamento, non è possibile sequestrare l'animale. Ad esempio, se qualcuno custodisse un cane in una gabbia molto piccola, e all'atto del controllo fosse in grado di disfarsi della gabbia e di lasciare libero il cane in un ampio giardino, e il cane si presenta in salute e non ha bisogno di cure veterinarie, non è possibile porlo sotto sequestro perché il reato si interrompe con la liberazione dell'animale.
Se invece un cane viene lasciato a catena molto corta e si presenta denutrito, malato, coperta di rogna e affamato, può anche essere posto sotto sequestro dagli agenti che hanno l'obbligo di interrompere il reato. In un fase successiva sarà poi l'Autorità Giudiziaria a stabilire se l'animale sarà definitivamente confiscato o restituito al legittimo proprietario. Gli animali sequestrati possono essere affidati alla struttura competente (canile), a terzi, per le cure necessarie.
Un cane tenuto durante la giornata sul balcone, ma che ha la possibilità di uscire anche una volta al giorno e che ha cibo e acqua a disposizione, anche se non farà una vita felice, non sarà mai considerabile come maltrattato per legge. La valutazione della condizione di maltrattamento non può essere solo personale ma deve essere corredata da fatti.  

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bullettrasporto animali
Dal 1 ottobre 2004 (regolamento CE n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 26/05/2003, dopo un rinvio da luglio 2004) per viaggiare in Europa cani e gatti dovranno avere un passaporto rilasciato dal veterinario al momento dell'effettuazione della vaccinazione antirabbica. Sul passaporto sarà indicata la specie dell'animale, il sesso, la razza, il nome, eventualmente la fotografia, e il tatuaggio o il microchip (numero, data di impianto, posizione).
In Irlanda, Svezia e Gran Bretagna, serve anche un test immunologico di verifica degli anticorpi contro la rabbia.
Ad Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, e Vaticano, valgono le regole dei paesi dell'Unione Europea.
Per recarsi all'estero è quasi sempre necessaria la vaccinazione antirabbica, obbligatoria anche per recarsi in Sardegna e Friuli Venezia Giulia e consigliabile in tutte le regioni dell'arco alpino. La vaccinazione deve essere effettuata da un minimo di 30 giorni a un massimo di 1 anno prima della partenza e deve essere documentata da un'attestazione scritta, alla quale va quasi sempre aggiunto il certificato internazionale di origine e sanità, rilasciato da un veterinario ufficialmente autorizzato o dalla ASL di appartenenza. Prima di partire è sempre meglio rivolgersi al Servizio Veterinario della ASL di appartenenza e al Consolato o all'Ambasciata del Paese che si intende visitare, per ottenere tutte le informazioni necessarie. I paesi che impongono le maggiori restrizioni (per certe razze) sono: Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Norvegia e Francia
In alcuni paesi come Sud Africa, Hong Kong, Australia, Cuba è previsto un periodo di quarantena che può raggiungere i 6 mesi.
In altri paesi, come Azzorre e Groenlandia, è vietato l'ingresso degli animali.
 auto (art. 169): il Codice della Strada prevede che è ammesso il trasporto di un singolo animale domestico anche se non separato dal conducente con una rete. Altre norme dello stesso Codice prevedono che il conducente non venga disturbato in alcun modo durante la guida, pertanto anche portare un solo cane in modo non idoneo potrebbe causare una multa. Per motivi i sicurezza è meglio consigliare che gli animali restino in uno spazio separato dal posto di guida, ma di non alloggiarli mai in un bagagliaio non comunicante con l'abitacolo.
Bisogna inoltre fare in modo che gli animali siano sempre al riparo dal sole e che abbiano un sufficiente ricambio d'aria.
E' sconsigliabile far viaggiare il cane con la testa fuori dal finestrino per lungo tempo, anche nei mesi più caldi, perché può essere dannoso per la sua salute.
Durante i lunghi viaggi ricordarsi sempre di fare delle soste periodicamente per permettere al cane di sporcare, di bere e di sgranchirsi le zampe.
art. 169 C.d.S.: L'articolo 169 del Codice della Strada (comma 6) disciplina il trasporto degli animali domestici sugli autoveicoli.
Nei veicoli non specificamente attrezzati, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a 1 e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.
E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Anche sui motocicli e ciclomotori è consentito trasportare animali, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore solidamente assicurato, che non sporga o limiti la visibilità al conducente.
aereo:
ogni compagnia ha il suo regolamento interno riguardo le modalità di trasporto degli animali e il comandante ha ampia facoltà di consentirne o meno il trasporto.
I cani e i gatti sono ammessi sui voli nazionali e internazionali solo se alloggiati in appositi trasportini che devono avere il fondo impermeabile e non devono superare le misure previste dalla compagnia (48x33x26 cm  per Alitalia, 48x33x29 per Meridiana, 46x25x31 per AirOne). Alcune compagnie forniscono appositi contenitori per il viaggio. Possono viaggiare nella cabina col proprietario solo animali di piccola taglia (meno di 10 kg., 8 kg. per Alitalia, compreso il trasportino), gli altri vengono alloggiati in uno spazio apposito separato dalla cabina passeggeri, che deve essere pressurizzato e separato dal deposito bagagli. 
Quando si prenota un viaggio aereo col proprio animale è bene controllare che il volo non preveda scali in paesi di transito, per rischi connessi al trasferimento o a cambiamenti di compagnia.
Indicativamente il prezzo del biglietto per gli animali che possono viaggiare all'interno della cabina dell'aereo si aggira indicativamente sui 16-20,00 euro (2003) per i voli nazionali, e intorno al 2% della tariffa piena per i voli internazionali. Per gli animali che devono viaggiare nella stiva, invece, il prezzo dipende dal peso dell'animale e ovviamente dalla destinazione.
Per saperne di più: 
AirOne tel. 199207080 www.air-one.it
Alitalia, tel. 848865643 www.alitalia.it
British Airways, tel. 199712266 www.britishairways.com
Meridiana, tel. 199111333 www.meridiana.it
treno: sui treni nazionali (a scompartimenti) i cani devono viaggiare con museruola e guinzaglio, mentre i gatti devono essere alloggiati nel loro trasportino (di dimensioni non superiori a 70x30x50 cm), ed entrambi pagano un biglietto di 2° classe a tariffa ridotta. I cani da caccia e i cani guida per ciechi sono ammessi gratuitamente. Gli animali possono restare col proprietario nello scompartimento e i cani di piccola taglia possono restare liberi purché tenuti sulle ginocchia.
Sui treni locali, dove le carrozze hanno un unico ambiente, è consentito il trasporto di animali solo usando le zone di comunicazione tra le carrozze.
Sui "Pendolini" i cani di media e grossa taglia non sono ammessi, quelli di piccola taglia sono ammessi (gratuitamente) se custoditi in trasportini collocati in appositi spazi.
Nelle carrozze con servizio di cuccette non è ammesso il trasporto di animali a meno che il proprietario non acquisti i biglietti e i supplementi cuccetta per l'utilizzo di un compartimento a suo uso esclusivo.
Nei treni Eurostar Italia possono viaggiare solo i cani guida per non vedenti.
Trenitalia: tel. 892021 (senza prefisso da tutta Italia), www.trenitalia.it  
Rail Europe Italia: tel. 0272544350 - 0272544370, www.raileurope.it 
nave o traghetto: ogni compagnia marittima ha il suo regolamento riguardo il trasporto di animali.
In generale, i cani devono viaggiare muniti di guinzaglio e museruola e devono essere provvisti di un valido certificato di vaccinazione e di buona salute rilasciato dal veterinario o dalle ASL del proprio comune di origine. Su certi traghetti esiste uno spazio adibito a canile dove il cane può essere ricoverato se di grossa taglia, mentre se è di piccola taglia, in genere, può restare sul ponte col padrone. Alcune compagnie consentono l'accesso alla cabina interamente prenotata.
I gatti devono essere alloggiati nel trasportino.
Navigazione laghi: i cani pagano tariffa ridotta (metà di un adulto)  e devono avere guinzaglio e museruola. tel. 800551801 www.navigazionelaghi.it
Adriatica Navigazione: viaggiano gratis in apposito canile di bordo con museruola. tel. 041781861
Corsica e Sardinia Ferries: i cani pagano da 15 a 18,00 euro a seconda della tratta e devono avere guinzaglio e museruola. tel. 019400500 www.corsicaferries.com
Tirrenia: i cani pagano 10,33 euro a tratta e viaggiano nel canile di bordo. tel. 199123199 www.tirrenia.com
Moby Lines: il cane paga circa 15,00 euro a tratta (gratis per l'Elba), e deve avere guinzaglio e museruola. tel. 05659361 www.mobylines.it
Grandi Navi Veloci: i cani pagano 22,00 euro a tratta e possono stare solo negli spazi a loro riservati. tel. 800466510 www.gnv.it
www.traghetti.com 

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bulletPellicce di cani e gatti
Il 24  dicembre 2002 il ministro Sirchia ha emanato un'ordinanza (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15, 20/01/2003) che prevede:
art.1: è vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali, detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane o gatto, introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali
art.2: la violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
Nonostante ciò molti capi di abbigliamento, fondi di magazzino o simili, non riportano un'etichetta precisa che permetta il riconoscimento effettivo del tipo di pelliccia utilizzata.
Le pellicce di cane possono essere etichettate come: asian wolf, asian jackal, asiatic raccoon dog, china wolf, dogues du chine, gae wolf, gou-pee, gubi, kou pi, loup d'asie, pemmern wolf, sobaki.
Le pellicce di cane possono essere chiamate anche: special skin, lamb skin, mountain goat skin, sakhon nakhon lamb skin.
Le pellicce di gatto possono essere etichettate come: goyangi, housecat, katzenfelle, mountain cat, wild cat.
Ribadiamo comunque il nostro no a tutti i tipi di pellicce.

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bulletOrdinanza del Comune di Milano contro l'accattonaggio con animali
(1998)

 

bulletUffici tutela animali
Milano
: ufficio per i diritti degli animali, v.le Piceno 60, tel. 0277404905  fax 0277403218, n. verde 800992223, www.provincia.milano.it/animaliufficiodirittianimali@provincia.milano.it , e.meyer@provincia.milano.it
Aicurzio: ass. ambiente del Comune sig. Carizzoni, ecologia.aicurzio@brianzaest.it 
Alessandria provincia: dip. ambiente, territorio e infrastrutture dott.ssa Stefania Pes, tel. 0131304558, stefania.pes@provincia.alessandria.it 
Bologna
: ufficio diritti animali, v. Zamboni 8, tel. 051204734 - 051204742 fax 051203840, www.iperbole.bologna.it/animali , anagrafecanina@comune.bologna.it 
Bologna provincia: Alessandra Tassoni, alessandra.tassoni@provincia.bologna.it 
Brescia: tel. 0302311717
Brugherio: ass. ecologia, verde, parchi, benessere animale Renato Magni, p.za C. Battisti 1 (c/o Comune), tel. 0392893352, urp@comune.brugherio.mi.it 
Buccinasco: v. Roma 2 (c/o Municipio), tel. 0245712263 (segr. tel.), a.corbani@comune.buccinasco.mi.it 
Catania: tel. 095320028
Cavenago Brianza: tel. 0295241462  sportello.animali@comune.cavenagobrianza.mi.it (collabora con la LEAL e Amico Gatto di Vimercate, l’Uffcio diritti e tutela degli animali di Gorgonzola, e con Amici degli animali di Cambiago)
Cesate
: comune.cesate@comune.cesate.mi.it 
Cinisello Balsamo: consulta affari animali (uff. ecologia), tel. 0266231, fax 0266023443, agnese.lachin@libero.it 
Cislago: sportello per la tutela degli animali, presso il Comune di Cislago, ogni primo e terzo sabato del mese dalle ore 9 alle ore 11
Cologno Monzese: servizio tutela animali, v. Levi 6, tel. 0225308765, fax 0225308766, igiene.ambientale@comune.colognomonzese.mi.it 
Corsico: v. Roma 18 (Comune), tel. 024480216, fax 024480227, servizio.tutela.animali@comune.corsico.mi.it 
Cusano Milanino: uff. ecologia del Comune Caterina Mautini
Firenze
: servizio tutela colonie feline, v.lo S. Maria Maggiore 1, tel. 0552767933 fax 0552767916, colonie.feline@comune.fi.it  www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/animali/coloniefeline.htm 
Firenze: ufficio diritti animali, v. B. Fortini 37, tel. 0552625341 - 0552625334 - 0552625354 fax 0552625303, www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/animali/uffanim.htm 
adozioni.animali@comune.fi.it 
Formigine (Mo): ufficio diritti animali, v. Mazzini 12, responsabile dott.ssa Silvia Tiviroli, tel. 059416344 - 059416335, fax 059416305, www.comune.formigine.mo.it/diritti_animali (o dalla home page, vado in comune, servizi comunali, ufficio diritti animali), uff.animali@comune.formigine.mo.it 
Questo ufficio (e il Comune di Formigine) ha deciso di sostenere l'associazione di Animali Persi e Ritrovati per la sua attività a favore degli animali e di sostegno alla collettività. Lo stesso fa il comune di Cento (Fe): www.comune.cento.fe.it, urp@comune.cento.fe.it 
Genova: Ufficio gestione della tutela animali, v. G.B. d'Albertis 5 int. 9, tel. 800177795 - 010354462 - 0105221666
Gessate: Ufficio Diritti Animali c/o Comune di Gessate, p.za Municipio 1, sig.re Gilda e Mariapia, tel. 02959299263, fax 02700502660, uda@comune.gessate.mi.it
Gorgonzola: Ufficio diritti animali, p.za Giovanni XXIII, tel. 02951268312, fax 0295701231, www.dirittianimali.netufficio.animali@tiscali.it 
Magenta: ass. programmazione e sviluppo del territorio, ecologia Marco Maerna, p.za Formenti 3 (c/o Comune), tel. 029735350, fax 029735328, maerna@comunedimagenta.it 
Melegnano:
ass. ambiente Giulietta Pagliaccio, tel. 02982081 (Comune), giulietta.pagliaccio@mpinformatica.it 
Monza
: membro commissione ecologia - resp. affari animali Anna Giulia Giovacchini, v. Scarlatti 2, tel. 039389646, fax 039387604, isidoroh@iol.it  
Motta Visconti: ass. servizi sociali Bianca Bonfanti, ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it 
Napoli
: Ufficio diritti animali, tel. 0817952410 - 0817955060
Opera: Ufficio Tutela Animali, v. Dante 12 (c/o Comune), utaopera@virgilio.it tel.  0253007305
Paullo: uda
Pavia: ufficiodirittianimali@provincia.pv.it Provincia di Pavia – Divisione Ambiente
U.O. Sviluppo Sostenibile, Viale Taramelli 2,  tel. 0382597884, fax 0382597809
Perugia provincia: sportello a quattro zampe, Umbertide, c/o servizi decentrati della Provincia di Perugia, tel. 800334433 - 075941831, fax 0759417952, 4zampe@provincia.perugia.it, www.provincia.perugia.it 
Pesaro: ufficio tutela animali tel. 0721387435
Peschiera Borromeo: Uda
Pioltello : Ufficio Diritti Animali  Sig.ra Eleonora Forti tel. 3473101578
Pregnana Milanese: cons. comunale Lorenzo Croce, lorenzo.croce@promo.it 
Rodano: cons. comunale Silvana Tarantola, v. dell'Ontano 3/56, uda.rodano@gmail.it  silvana@cittagiardinomilanino.it 
Roma: Ufficio diritti animali, v. U. Aldovrandi 12, tel. 063217951 - 063215188, www.udacomuneroma.it
Roma provincia: ass. politiche dell'agricoltura, ambiente, protezione civile, caccia e pesca, tel. 0667663315 - 0667663164, f.finocchiaro@provincia.roma.it 
Roma - Ostia: ufficio diritti animali del XIII Municipio a Ostia, v. Passeroni 24, in collaborazione con l'associazione Arcipelago 2000, tel. 3338728615
Rozzano: ass. ai diritti animali Stefano Apuzzo, p.za G. Foglia 1 (Municipio), tel. 0282261, stapuzz@tin.it 
Savona: Udaps Ufficio Diritti Animali prov. di Savona, v. Sormano 12, tel. 01983131, fax 0198313269, info@provincia.savona.it
Segrate
: ass. ambiente Pino Carraro, v. I Maggio (c/o Comune), p.carraro@comune.segrate.mi.it 
Sesto San Giovanni : p.za Resistenza 20 (palazzo comunale), tel. 022496328/350, fax 022496419, s.rijoff@sestosg.net , servizio tutela ambientale. p.za Resistenza 5, tel. 022496360
Soncino (Cr): ufficio tutela animali tel. 3298122367
Torino: Ufficio diritti animali, tel. 0114422837 - 0114422274
Venezia: uff. problemi delle popolazioni animali urbane e tutela degli animali d'affezione, tel. 0412748152
Verona: Ufficio tutela e affari animali, tel. 0458078762 
Vimercate: p.za Unità d'Italia 1 (c/o Municipio)

A Milano è stato istituito l'Ufficio per i diritti degli animali (U.D.A.), ed è stato nominato responsabile l'assessore Pietro Mezzi (presentazione il 27 novembre 2004).
Le principali finalità di tale Ufficio sono quelle di realizzare una convivenza equilibrata tra uomo e altri animali, attraverso la coordinazione e lo stimolo dell'azione degli enti locali, attraverso uno sportello informativo per i proprietari di animali domestici, le associazioni di volontariato ed i cittadini tutti, attraverso un'attività di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali e di prevenzione del randagismo, attraverso un'attività istituzionale volta a sviluppare un piano di interventi preventivi che favoriscano una maggiore conoscenza dell'etologia e della specificità degli animali e lo sviluppo di servizi ad hoc sul territorio per il miglioramento del rapporto con gli animali.
Le attività immediate di cui si occuperà l'U.D.A. sono: il censimento degli Uffici Tutela Animali Comunali esistenti e dei rifugi pubblici, dei canili privati e dei privati convenzionati con il pubblico presenti sul territorio provinciale, e delle convenzioni in essere tra soggetti privati e Comuni, una consulenza tecnica immediata per Polizia Provinciale, Assessorati ed altri organismi provinciali.
I Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali (legge quadro 281/91); essi devono predisporre bozze di delibere e ordinanze comunali su vari argomenti come: protezione degli animali, divieto di maltrattamento, spettacoli con animali, attendamento di fiere e mostre-mercato di cuccioli, uso di animali quali premi-vincita, accattonaggio con animali, ingresso in ristoranti, negozi  e alberghi dei cani di proprietà, bozze da sottoporre agli Uffici Tutela Animali comunali.
L'U.D.A. svilupperà campagne informative affinché il pubblico conosca le norme che regolano il rapporto uomo - animali, attraverso depliant ed opuscoli didattici divulgativi.
Verranno creati inoltre servizi informativi per il pubblico quali: consultorio telefonico per i problemi di comportamento dei cani, azione di didattica zooantropologica/citologica, la giornata del cane educato, "Pluto, il telefono amico degli animali", corsi di formazione per operatori cinofili volontari, recupero degli animali da laboratorio, creazione di una Banca Dati Animali Persi & Trovati (Argo), creazione di un sito dell'U.D.A., creazione di centri di recupero per animali selvatici feriti o attivazione di convenzioni con centri già esistenti.
Uffici con compiti simili sono già presenti in altri centri della provincia, come San Giuliano Milanese, Opera, Sesto San Giovanni, Rozzano (in via di costituzione), Buccinasco, Gorgonzola.

L'U.D.A.  di Milano ha avviato il primo censimento provinciale delle colonie feline, che per legge sono sotto la tutela del sindaco di ogni ente locale. Lo scopo è anche di informare e sensibilizzare la cittadinanza sull'esistenza delle colonie e sulla loro salvaguardia per una corretta e serena convivenza. I moduli possono essere richiesti da cittadini, associazioni, gattari via fax (0277403218) via posta (v.le Piceno 60, 20129 Milano), via e-mail (ufficiodirittianimali@provincia.milano.it) o scaricati da qui (formato pdf). Se il censimento darà buoni risultati, la Provincia ha in progetto di segnalare le aree di ritrovo delle colonie con appositi cartelli, e ogni gattaro riceverà un tesserino di riconoscimento per poter operare in tranquillità.

La Provincia di Milano comunica alcuni dati sulla presenza animale e sui problemi derivanti.
Si calcola che quasi la metà delle famiglie italiane vive con un animale, le famiglie con animali d'affezione sono 9 milioni in Italia.
Gli animali domestici sono circa 37 milioni, di cui 13 milioni di uccelli, 7 di gatti, 6,5 di cani, 6 di pesci.
In Lombardia ci sono circa 900 mila cani, a Milano tra i 100 e i 120 mila, di cui forse solo la metà iscritti all'anagrafe canina.
Il fenomeno negativo più visibile è quello dell'abbandono che nel 2003, secondo le stime della Lega Nazionale per la Difesa del Cane e della LAV, ha riguardato 100.000 cani e 50.000 gatti. La mortalità tra i cani abbandonati raggiunge l'80%.
Il Ministero della Salute in una tabella del 2001 dichiara una popolazione di 816.610 cani e 1.290.692 gatti randagi.
Secondo la LAV, in Italia ci sono 1.600.000 cani detenuti in canili di vario genere.
In Lombardia le Asl recuperano circa 11 mila cani abbandonati ogni anno, oltre 900 al mese, più di 30 al giorno (dati del servizio veterinario regionale).
Effetti collaterali dell'abbandono sono sia economici (gli enti locali devono provvedere al mantenimento/detenzione dei cani nei canili per tutta la loro vita) che sociali, con  45.000 incidenti stradali causati da animali vaganti solo sulle autostrade, con 4000 feriti e 200 morti.
Nel 2003 sono stati 831 i cani affidati al canile comunale di Milano per aggressività (non necessariamente per morsi). Nei primi  5 mesi del 2004 sono stati 203. Attualmente sono sotto osservazione 365 quattrozampe "morsicatori" di tutte le razze.

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Paola sarà lieta di risponderti ed eventualmente passerà la tua e-mail a chi di competenza. inserisci nella tua e-mail anche il tuo numero di telefono (perchè per altri volontari è più semplice chiamarti).
Aggiornato il: 05 gennaio 2008