tatuaggio e microchip (legge 281 del 14 agosto
1991) art. 2 comma 5 legge 281: i cani vaganti non tatuati catturati,
nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4
(canili e rifugi) devono essere tatuati.
art. 3 comma 1 legge 281: le regioni disciplinano con propria legge
l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie
locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il
rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del
cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
art. 5 comma 2 legge 281: chiunque omette di iscrivere il proprio cane
all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di lire 150.000
art. 5 comma 3 legge 281: chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe
canina omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000
Dal 1 gennaio 2005 il microchip sarà obbligatorio in tutta Italia. Dal
luglio 2005 per poter viaggiare in Europa ogni animale dovrà essere
identificato con tatuaggio o microchip. Dal 2008 l'unico sistema
riconosciuto sarà il microchip.
Un caso particolare è quello di Milano, dove, oltre al tatuaggio e al
microchip, è obbligatoria anche la medaglietta, che deve recare incisi
nome, cognome, indirizzo e telefono del proprietario (comma 3 articolo
1.4.20 del regolamento Locale d'Igiene del Comune di Milano).
Il Comune di Bologna ha lanciato questa iniziativa: a chi iscrive il cane
all'Anagrafe canina viene fornito, gratuitamente, un buono per il ritiro di
una medaglietta.
condomini (art. 1138
codice civile, art. 844 codice civile, massima della
cassazione 899 del 24 marzo 1972, e 1394 del 6 marzo 2000) Il regolamento condominiale può essere espressamente accettato
con una firma ed allora si chiama regolamento contrattuale e può prevedere
che nel proprio appartamento non si possa introdurre alcun animale, ma è
quasi impossibile che il padrone di un animale firmi un simile patto.
L'ipotesi più frequente si verifica quando nel condominio c'è un
regolamento preesistente, che vieta il possesso di animali in genere.
Un simile divieto è illegittimo in assoluto, in quanto comporta una
limitazione del diritto di proprietà sulla porzione di condominio di
proprietà esclusiva (l'appartamento, art. 1138 codice civile). Il regolamento condominiale va però
approvato all'unanimità.
I motivi più frequenti che inducono a contestazioni in ambito condominiale
sono: oltre a sporcare le aree condominiali, all'abbaiare ed ululare in ore
inopportune, si può verificare il comportamento pericoloso di alcuni cani,
specie se lasciati liberi senza museruola, o, più semplicemente, la presenza
di persone che non amano gli animali.
In questi cani è importante far valere i propri diritti senza farsi
intimorire. La richiesta di allontanare un animale, oltre ad essere
documentata da validi motivi, deve essere supportata da una raccolta di
firme di più inquilini. I casi in cui il Giudice e l'Autorità Sanitaria
possono imporre l'allontanamento degli animali sono davvero rari e si
verificano quando ci sono comprovati motivi di ordine igienico - sanitario,
o a causa di una concentrazione eccessiva di animali in uno spazio
abitativo.
Inoltre, il disturbo (l'abbaiare, il rumore delle unghie sul pavimento) e le
immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici) devono ritenersi illeciti
solo quando la loro intensità e la loro frequenza sono tali da causare
l'insofferenza o provocare disturbi alla quiete o malessere anche a persone
di normale sopportazione, poiché ciò costituisce un uso anormale del
diritto di proprietà (sentenza Cassazione 1394 del 2000).
Nelle case in affitto, private, comunali o popolari che siano, è
praticamente impossibile vietare la detenzione di animali, a meno che il
proprietario dello stabile all'atto dell'acquisto non si sia impegnato per
contratto a non consentire la presenza di animali.
Riassumendo: nel caso di una casa di proprietà, eventuali limitazioni alla
presenza di animali devono essere accettate al momento dell'acquisto, e
comunque il regolamento assembleare può essere variato con l'approvazione
della maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresentino almeno la
metà del valore dell'edificio.
Nel caso di una casa in affitto, il divieto di tenere animali deve essere
concordato in sede di firma del contratto.
Riguardo all'uso dell'ascensore o delle scale, considerate "parti
comuni" del condominio (art. 1117 codice civile), questo non può
essere menomate dal regolamento. Sono sanzionabili però quelle condotte che
provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano
cose mobili o immobili altrui (art. 635 e 639 codice penale) (fonte Lav).
In alcuni casi si arriva addirittura alla minaccia di avvelenamento di un
animale domestico: è necessario allora presentare una denuncia - querela
nei confronti dei responsabili della minaccia alla Polizia Municipale, o
alla polizia di Stato, o ai Carabinieri o al Corpo Forestale dello Stato,
configurandosi i reati di cui all'art. 638 codice penale, cioè uccisione o
danneggiamento di animali di proprietà, e quelli previsti dal Testo Unico
delle Leggi Sanitarie, che punisce la distribuzione di sostanze velenose
(vedi maltrattamenti). a: le norme del regolamento condominiale
non possono in alcun modo menomare i diritti di proprietà e di godimento
spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà esclusiva. Sentenza della Cassazione 1394 del 6 marzo 2000: se l'abbaiare o
l'ululare disturba solo un vicino, e non una pluralità di persone, il reato
non sussiste. L'art. 659 del Codice Penale tutela la pubblica tranquillità,
ma "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere
negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di
persone". Sentenza della Pretura di Campobasso del 12 maggio 1990:
"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la
detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della
collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è
sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo
necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla
collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o
dell'igiene". Massima della Cassazione n. 899 del 24 marzo 1972: se le norme dei
regolamenti condominiali, che regolano le capacità dei condomini sulle loro
proprietà esclusive, sono precostituite dal costruttore o dall'originario
unico proprietario dell'intero edificio, devono essere espressamente
accettate dai condomini (nell'atto di acquisto o locazione o con atto
separato). Le norme regolamentari possono limitare il pieno esercizio del
diritto di proprietà nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se
decise dall'assemblea all'unanimità (dei condomini, non dei presenti). E'
sufficiente l'opposizione di un solo condomino perché non possa istituirsi,
ex novo, il divieto di tenere animali. Se un proprietario di animale
acquista o prende in affitto un appartamento in un edificio già provvisto
di regolamento approvato dall'assemblea condominiale, non è vincolato alle
disposizioni limitative di esso a carico delle proprietà esclusive dei
singoli condomini se le stesse limitazioni non siano state trascritte nei
pubblici registri immobiliari o menzionate e accettate negli atti di
acquisto o di locazione. art. 844 Codice Civile: il proprietario di un fondo non può impedire
i rumori del fondo vicino, se non superano le normali tollerabilità. La
giurisprudenza ha affermato che tale articolo va applicato anche nei
rapporti tra condomini.
maltrattamenti (art. 727 codice penale, legge
473 del 22 novembre 1993, art. 627 codice penale, art. 638 codice penale,
legge 281 del 14 agosto 1991)
nuova legge sui maltrattamenti (approvata dal Senato il 08/07/04, in
modifica all'art. 727 C.P.): abbandono di animali: arresto fino a 1 anno e ammenda da 1000 a
10.000 euro maltrattamento e doping: reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da
3000 a 15.000 euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla
salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche. Aumento della metà della pena se deriva la
morte dell'animale detenzione incompatibile con la natura degli animali e produttiva di
grandi sofferenze: arresto fino ad 1 anno o ammenda da 1000 a
10.000 euro uccisione per crudeltà: reclusione da 3 a 18 mesi combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate: reclusione
da 1 a 3 anni e multa da 5.000 a 160.000 euro per chi promuove, organizza o
li dirige allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti:
reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da 4
mesi a 2 anni e multa da 3.000 a 15.000 euro. Aumento di un terzo se vi sono
scommesse o se ne deriva la morte dell'animale effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o
competizioni: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000
euro produzione, commercializzazione e importazione di pelli di cani o gatti:
arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 100.000 euro, confisca e
distruzione del materiale sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da 3
mesi a 1 anno o multa da 3000 a 15.000
euro
(fonte Lav).: chiunque incrudelisce verso animali senza
necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche
insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi,
spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le
caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili
con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con
ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La pena è aumentata se il
fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del
traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o
di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi
casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca
degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone
estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione
dell'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di
mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o
manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito
con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La condanna comporta la
sospensione per almeno 3 mesi della licenza inerente l'attività commerciale
o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva,
l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui
ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la
sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi. art. 627 C.P.: chiunque lasci liberi, o non custodisce con le debite
cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a
persona inesperta, è punito con ammenda fino a lire 600.000 art. 638 C.P.: chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o
comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito a querela
della persona offesa con multa fino a lire 10.000.000 art. 5 comma 1 legge 281: Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi
altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000. art. 5 comma 4 legge 281: chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
10.000.000 Ogni singolo cittadino o associazione può denunciare un illecito in materia
di tutela di animali. Trattandosi di reato, è competente ad intervenire
qualunque organo di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di
finanza, corpo forestale, vigili urbani ecc.). Gli organismi indicati sono
obbligati a ricevere la denuncia per qualsiasi reato perseguibile. Un
privato cittadino o un'associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi
organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi illeciti previsti
dall'art. 727 (o da altri articoli del Codice Penale) e richiedendo un
intervento per accertare il reato e impedire che questo venga portato ad
ulteriori conseguenze. La denuncia può essere: - immediata ed orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con
richiesta di intervento per impedire il protrarsi della situazione - scritta in carta e forma libera per casi di minore immediatezza. La denuncia deve essere basata su fatti concreti e deve contenere in modo
chiaro: il nome, cognome, indirizzo del denunciante; un'esposizione chiara e
precisa dei fatti; elementi per giungere all'individuazione dei
responsabili; i nomi di eventuali testimoni; ove possibile, fotografie o
altri documenti a supporto di quanto esposto; data e firma. Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno chiedere, dopo un tempo
adeguato, l'epilogo del caso. In caso di inerzia dell'organo competente si
può segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore della Repubblica.
Esempio di denuncia penale: All'Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso la pretura di ............. il sottoscritto ......... nato a
............. il .................
residente a .................... via ................................... tel..........................
con la presente formale denuncia desidera portare a conoscenza della S.V. Ill.ma
i fatti che qui di seguito si illustrano.
Il giorno ......... alle ore ................ in località ..............
(esposizione dei fatti).
Ai fatti sopra illustrati hanno assistito i signori
.............................. il sottoscritto denunciante chiede pertanto alla
S.V. Ill.ma che voglia procedere penalmente contro il signor
..................... per il reato di cui all'art. 727 del Codice Penale.
Con ossequio,
(luogo, data)
(firma)
consigli legali:
numero di cellulare del Collettivo Animalista (Lombardia) per
segnalazione e informazioni su maltrattamenti: 3 4
8 2 5 3 8 3 0 5
www.infolav.org (n. verde per
maltrattamenti e per segnalazioni canili lager:
848 588 544)
1515: numero di telefono a cui risponde un nucleo specializzato del Gruppo
Forestale preparato per affrontare ed investigare su abbandoni,
maltrattamenti, e su tutto ciò che riguarda i nostri amici a 4 zampe
800 253 608:
Il Comando Carabinieri per la tutela
dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio mette a disposizione del cittadino un numero verde
8 0 0 2 5 3 6 0 8
per segnalare emergenze legate ad abbandoni o maltrattamenti di animali.
L'intervento del Comando dei Carabinieri può essere sollecitato anche
attraverso indirizzo e-mail:
cctass@carabinieri.it allegando un'eventuale documentazione fotografica.
Lui
si chiama Mio, ha tre anni, probabilmente, ed è arrivato il giorno
12 Maggio 2007 da un canile del centro Italia, grazie ad una
Associazione che lo ha portato al Nord, dalla sua nuova padrona.
Quando è arrivato Mio versava in un gravissimo stato di denutrizione
con marcato dimagramento, disidratazione, otite purulenta con necrosi
dei padiglioni auricolari, cherato-congiuntivite e cecità, piaghe
diffuse e alopecia, depressione del sensorio ed apatia.
Nessuno sa per quanto tempo Mio sia stato in queste condizioni
all’interno del canile prima di essere prelevato, portato in una
clinica del centro Italia dove ha ricevuto le prime cure ed infine
condotto dalla sua nuova proprietaria.
Tanti
anni di volontariato in canile ti preparano ad affrontare situazioni
di ogni genere, situazioni di bestialità umana che si è accanita su
poveri esseri indifesi ma la cosa peggiore è l’indifferenza…
La
cosa che più ci rattrista è sapere che Mio è solo uno dei tanti,
troppi cani che versano in condizioni disperate in tanti canili
d’Italia.
Abbiamo smesso di credere che, forse un giorno, le leggi arriveranno
veramente a tutelare questi piccoli indifesi ma andiamo avanti grazie
alla forza che Angeli come il piccolo Mio ci trasmettono, una forza
unica che gli ha permesso di sopravvivere nonostante le gravissime
infezioni che lo hanno devastato.
Oggi
è il 13 Giugno 2007 e Mio è vivo; molto probabilmente i suoi occhi non
potranno più vedere, le sue orecchie non potranno più sentire ma lui è
vivo e sta migliorando, giorno dopo giorno, lentamente, passo dopo
passo anche se le sue più gravi ferite resteranno sempre nel suo
piccolo cuoricino.
Ti si
lacera il cuore vederlo lì, piccolino, arrotolato sulle sue ossicina,
e impotente di fronte a chi ha potuto fare questo…ma Voi tutti che
ogni giorno seguite le tante situazioni segnalate sapete che questa
realtà esiste e che spesso è al di sopra delle nostre reali
possibilità di azione.
Affinché le sofferenze e il sacrificio di Mio e di tanti altri
indifesi non siano vani noi, noi che davvero ci crediamo, abbiamo il
dovere di continuare per difendere i diritti di coloro che non hanno
difesa, per rispettare il dolore di coloro che non hanno parole!!
Trattato europeo sentenzia: gli animali hanno
i sensi umani/color>
OSCAR GRAZIOLI
Mentre trascorrevano le feste natalizie e sui media si alternavano le
drammatiche notizie dei morti sul lavoro con le più liete, riguardanti leccornie
e tradizioni locali, a Lisbona è accaduto un fatto che potenzialmente potrebbe
cambiare il futuro dei nostri animali, almeno all'interno dell'Unione Europea.
I 27 Paesi dell'Europa allargata hanno infatti firmato, nella capitale lusitana,
il nuovo Trattato dell'Unione Europea che introduce molteplici novità
migliorative dal punto di vista sociale per quanto riguarda i diritti dei
cittadini. Questa volta, grazie anche alle battaglie delle associazioni
animaliste, il Parlamento europeo non ha dimenticato che la situazione degli
animali, con particolare riferimento a quelli di interesse zootecnico, è stata
troppo a lungo tenuta nel cestino delle buone promesse. Finalmente avviene il
riconoscimento ufficiale degli animali quali "esseri senzienti". Il nuovo
articolo 13 della parte II del Trattato interessa vasti settori di importanza
vitale per qualunque nazione: dalla ricerca, all'agricoltura, dalla pesca allo
sviluppo tecnologico. La nuova normativa va a sostituire il desueto e meno
impegnativo protocollo sulla protezione e il benessere degli animali in vigore
dal 1997. Agli animali dunque viene riconosciuto l'esse re "senzienti", che vuol
dire essere dotati di sensi, e questo lo sapevamo, ma soprattutto di
sensibilità, e questo è un concetto relativamente nuovo e di straordinaria
importanza. Il delitto che si commette nel maltrattare animali non sarà più
visto in funzione della sensibilità umana, come nell'at tuale legislazione
italiana in cui i governanti (nuovi e vecchi) se la sono sentita soltanto di
imporre il divieto di incrudelire su di essi, perché ciò offende i sentimenti
dell'uomo. Se gli animali, come sancisce il nuovo trattato, sono dotati di
sensibilità e
/color>non solo di sensi fisici, allora diventa
quasi scontato che il loro maltrattamento si avvicina a quello di chi ha pensato
finora di essere l'unico depositario al mondo, anzi nell'universo, di tale
caratteristica, ovvero l'uomo/color>. Il "quasi" non è scritto a caso. Gli
accordi come questo, per quanto sottoscritti e firmati, non vincolano nessun
Paese ad una precisa legislazione, ma danno solo delle direttive. Per fare un
esempio di cui si è discusso ampiamente negli ultimi giorni è un po' quanto sta
succedendo per la moratoria sulla pena di morte. Per quanto ci sia stato
l'impegno di una insperata maggioranza di nazioni a rivedere questa delicata
problematica, non per questo tutti i Paesi che hanno votato per la moratoria si
sono impegnati ad abolire le esecuzioni.
Difficile pensare che, entro un anno (il trattato
entrerà in vigore il 1° gennaio 2009), Paesi in cui si sopprimono cani e gatti
randagi con metodi intollerabili, quali cianuro e stricnina, possano adeguarsi
alle normative più avanzate in tema di benessere animale. Alla stessa stregua è
impossibile credere che il problema degli allucinanti trasporti che devono
subire animali, quali cavalli e asini avviati alla macellazione dai lontani
Paesi dell'Est verso quelli dove maggiormente si consumano tali carni (e
purtroppo noi siamo in pole position), si risolvano in pochi mesi./color>
Eppure è stata tracciata una via che tutti i Paesi saranno chiamati a seguire.
Gioverà ricordare, a onor del merito, che il vicepresidente della commissione
europea Franco Frattini ha dato un contributo indispensabile all'evento.
Ora, l'attuale nostro governo ha l'obbligo di mettersi su questa via, come aveva
promesso in campagna elettorale. Promessa mai mantenuta./color>
randagismo (legge 281 del 14 agosto 1991) art. 1 comma 1 legge 281: lo Stato promuove e disciplina la
tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di
essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salite pubblica e l'ambiente.
art. 2 comma 1 legge 281: il controllo della popolazione dei cani e dei
gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto
del progresso scientifico presso i servizi veterinari delle unità sanitarie
locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli
ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società
protettrici degli animali e di privati.
art. 2 comma 2 legge 281: i cani vaganti ritrovati, catturati, o
comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4
(canili e rifugi), non possono essere soppressi. art. 2 comma 3 legge 281: i cani catturati o comunque
provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi),
non possono essere destinati alla sperimentazione. art. 2 comma 4 legge 281: i cani vaganti catturati regolarmente
tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. art. 2 comma 5 legge 281: i cani vaganti non tatuati catturati,
nonché i cani ospitati preso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4
(canili e rifugi), devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine
di 60 giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon
trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie
trasmissibili. art. 2 comma 6 legge 281: i cani ricoverati presso le strutture di
cui al comma 1dell'art. 4 (canili e rifugi), fatto salvo quanto previsto
negli art. 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria, possono
essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici
veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili, o di comprovata
pericolosità. art. 2 comma 11 legge 281: gli enti e le associazioni
protezionistiche possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4
(canili e rifugi), sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
dell'unità sanitaria locale. art. 2 comma 12 legge 281: le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4
(canili e rifugi) possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà
e garantiscono il servizio di pronto soccorso. art. 3 comma 2 legge 281: le regioni provvedono a determinare, con
propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la
costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone
condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e
sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità
sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le
modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione
degli interventi di loro competenza. art. 3 comma 3 legge 281: le regioni adottano, sentite le
associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie che operano in ambito
regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
art. 3 comma 4 legge 281: il programma di cui al comma 3 prevede interventi
riguardanti:
- iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine
di conseguire un corretto rapporto di rispetto tra la vita animale e la
difesa del suo habitat;
- corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli
enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui
alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che
collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
art. 4 comma 1 legge 281: i comuni, singoli o associati, e le comunità
montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e
costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge
regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla
regione.
fonte LAV: "MAI PIU’ CANILI INACCESSIBILI, TRASPARENZA". I COMUNI ASSOLVANO
AGLI OBBLIGHI
23 gennaio 08 Iniziativa della LAV per l'attuazione dei nuovi obblighi di
legge.
23 gennaio 2008 - La Legge Finanziaria
2008 ha accolto alcune importanti istanze in favore dei cani e gatti randagi o
ospiti di canili e rifugi: come richiesto dalla LAV in una petizione popolare
presentata alla Camera dei Deputati e che ha raccolto 300mila firme, con la
quale si chiede una legge d’integrazione della legge quadro 281/91 per la
tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, la Legge
Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) Art. 2, comma 371, ha
finalmente istituito l’obbligo per i Comuni singoli o associati e per le
Comunità montane di gestire canili e gattili sanitari direttamente o tramite
convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile. Tale legge prevede anche
la possibilità che la gestione di tali strutture sia affidata a soggetti
privati, a condizione però che nel canile o gattile sia garantita la
presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti
alla gestione delle adozioni e degli affidamenti di cani e gatti.
“Finalmente anche quei canili, rifugi e ricoveri che per anni sono stati
inaccessibili ai volontari dovranno aprire i cancelli e permettere alle
associazioni di animaliste e zoofile di partecipare alla vita della struttura,
nell’interesse degli animali - dichiara Elisa D’Alessio, responsabile LAV
settore Cani e Gatti - Questa decisione determinerà un miglioramento delle
condizioni di vita di tantissimi animali ospitati in queste strutture, molte
delle quali finora sono state inaccessibili. La presenza delle associazioni è
importante per il benessere psicofisico degli animali e permette loro di
coltivare o recuperare il rapporto affettivo e relazionale con gli umani
rendendo l’animale preparato in modo migliore all’adozione, con conseguente
risparmio economico da parte dei Comuni. Inoltre, la presenza dei volontari
rappresenta la migliore garanzia di una gestione trasparente degli animali e
della struttura, garanzia che ogni Comune deve offrire ai cittadini e alle
associazioni che si occupano di tutela degli animali, ai cittadini perché
nelle strutture di accoglienza per animali si investono soldi pubblici, alle
associazioni perché, quali portatrici di interessi collettivi, non deve mai
essere negata loro la possibilità di tutelarli.”
Inoltre, la Legge Finanziaria 2008, Art. 2, comma 370 (Legge 24 dicembre 2007,
n.244) - che ha modificato l’articolo 1 comma 829 della precedente Legge
Finanziaria - ha così sostituito l'articolo 4 della Legge quadro sulla
“protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” (Legge n.281/91):"I
comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente
ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione.
A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse
di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani,
nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle
risorse di cui all'articolo 3, comma 6". Tali Piani si devono aggiungere a
quelli analoghi predisposti da ogni Servizio veterinario Asl di cui
all’articolo 2 comma 1 della Legge n.281/91, ciascuno dei quali finanziato con
proprie risorse.
“Con tale modifica si vuole sollecitare i Comuni a garantire l’afflusso di
risorse alla prevenzione del randagismo attraverso piani di controllo delle
nascite - precisa Ilaria Innocenti, corresponsabile LAV settore Cani e Gatti -
L’auspicio è che Comuni e Comunità montane possano anche occuparsi, con
maggiore attenzione, del risanamento dei canili esistenti, troppo spesso
fatiscenti e inadeguati ad ospitare centinaia di animali, e della costruzione
dei rifugi. Naturalmente anche i singoli cittadini possono fare molto per
questi animali, scegliendo di adottarli anziché acquistarli, come troppo
spesso si fa favorendo un discutibile commercio di esseri viventi”.
Per favorire la tempestiva applicazione di queste norme, la LAV, attraverso le
sue 90 Sedi dislocate su tutta la Penisola, ha scritto una lettera di
sollecito a numerosi Comuni chiedendogli di assolvere a tali obblighi, e al
Presidente dell’ANCI, Leonardo Domenica, affinché a sua volta possa
sollecitare i Comuni su questa materia, dagli importanti risvolti etici ed
economici.
Secondo stime messe a disposizione dal Ministero della Salute sulla base dei
dati forniti dalle Regioni, riferite al 2006 e in alcuni casi al 2005 (le
precedenti stime risalivano al 2002), i randagi ospitati nei canili italiani
sarebbero complessivamente 229.444, di cui 81.253 nei canili della Campania,
61.671 nei canili della Puglia, 11.263 nei canili del Lazio, 10.377 nei canili
calabresi, 9.563 in quelli siciliani. 501 i canili sanitari, 428 i canili
rifugio presenti in Italia. Ma secondo la LAV tali dati sottostimano la
popolazione e i cani nei canili sarebbero almeno 550 mila.
deiezioni In generale ogni Comune ha le sue disposizioni riguardanti
l'obbligo dei proprietari di raccogliere le deiezioni canine sul suolo
pubblico.
E' un gesto di civiltà e non dà motivo di lamentela a chi non ama gli
animali.
cani pericolosi (ordinanza
del ministro Sirchia, 13 settembre 2004) è in vigore dal 14 gennaio 2007
la nuova Ordinanza del Ministero della Salute
“Tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione di cani”. L'ordinanza del ministro Sirchia per la "Tutela
dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani", valida per un anno,
vieta ogni tipo di addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani. Le razze canine a rischio di maggiore aggressività sono
passate da 100 a 18 (pitbull, pit bull terrier, pit bull mastiff, rottweiler,
mastino napoletano, dogo
argentino, american bulldog, fila brazileiro, tosa inu, cani da pastore
dell'Anatolia e dell'Asia Centrale e del Caucaso, cane da serra da Estreilla,
perro da canapo najoero, perro da presa canario e mallorquin, rafeiro do
alentejo). E nel 2005 una nuova ordinanza esclude il mastino napoletano. L'articolo 3 prevede che chiunque possegga o detenga cani "a
rischio" è
tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile
per danni contro terzi. L'articolo 2 del provvedimento prevede l'obbligo per i proprietari dei cani
di applicare la museruola o, in alternativa, il guinzaglio ai cani quando si
trovano nelle vie o in luoghi aperti al pubblico. All'interno dei locali
pubblici e sui mezzi di trasporto i cani dovranno indossare sia la museruola
che il guinzaglio. Sono previste limitazioni al possesso ed alla detenzione di cani per
particolari categorie di soggetti: "ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto
a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a
chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non
colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non
definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale; ai minori
di anni 18 e agli interdetti e inabilitati per infermità". Questi divieti non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti,
addestrati preso le scuole nazionali come cani guida.
da
www.vitadacani.org/cerbero.html: Il Progetto “Cerbero: recupero cani
pericolosi ed ex-combattenti” Un Parcocanile, una ampia area verde dove tutti i cani possono
essere gestiti nel miglior modo possibile, con ampi sgambamenti dove possono
uscire e sfogarsi per un tempo adeguato, socializzando tra loro dove
possibile.
E’ in questo contesto che nasce la sezione “CERBERO”, un’area dove potere
gestire in sicurezza i cosiddetti “cani pericolosi”, con protezioni adeguate
e accessi diretti a verdi zone di sgambamento .
Anche questi cani “difficili” vengono gestiti secondo la filosofia del
parcocanile: adeguato sfogo fisico e rapporto con persone sensibili e
preparate che giorno dopo giorno seguono correttamente e sistematicamente
una terapia comportamentale adeguata.
L’obiettivo del progetto è, dunque, di gestire, riabilitare e riallocare, se
è il caso, i cani potenzialmente pericolosi.
Risultati
Nella maggior parte dei casi i cani vengono recuperati.
Ci vuole tempo, pazienza e amore, ma molti dei cani entrati nel progetto
Cerbero sono oggi felicemente inseriti in nuovi e idonei contesti familiari.
Non sempre succede. Non tutti i cani diventano gestibili.
Quelli che rimangono continuano a vivere presso il centro che per sua
struttura è in grado di gestirli senza forzarli ad un rapporto con l’uomo o
con gli altri animali, consentendo comunque loro una vita degna e piena.
Nell’ Amore e nel Rispetto.
Come deve essere la vita di ogni cane!
L’Associazione ospita
e mantiene attualmente una trentina di cani “pericolosi” con gravi problemi
comportamentali e di aggressività, affidati dalla magistratura all’
Associazione o salvati dall’eutanasia.
La sezione “Cerbero”, data la continua richiesta e la mancanza sul
territorio di strutture adeguate al recupero e riabilitazione di cani
aggressivi, è in crescita continua e costa un notevole sforzo, sia a livello
economico che di risorse umane.
Un Progetto impegnativo e coraggioso che ti chiediamo di sostenere affinché
ogni cerbero smetta di essere guardiano dell’inferno e diventi finalmente
semplicemente un cane.
Per
aiutarci
ADOZIONE A DISTANZA: Ogni informazione e dettaglio telefonando allo
02 93871132 - 349 0581076.
colonie feline (legge 281 del 14 agosto 1991) art. 2 comma 7 legge 281: è vietato a chiunque maltrattare i
gatti che vivono in libertà.
art. 2 comma 8 legge 281: i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati
dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro
gruppo.
art. 2 comma 9 legge 281: i gatti in libertà possono essere soppressi
soltanto se gravemente malati o incurabili.
art. 2 comma 10 legge 281: gli enti e le associazioni protezionistiche
possono, d'intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione le
colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute
e le condizioni di sopravvivenza. Consiglio di Stato, 16/09/1997, sezione III: Nessuna norma di legge,
né statale, né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro
habitat, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugi. Sentenza del TAR del Veneto del 1990: in considerazione della natura
essenzialmente libera di tali animali, ne è vietata la cattura.
Alcuni recapiti
a cui rivolgersi per problemi legati
alle colonie
feline:
--- Milano, Mondo Gatto, v. Padova 29
--- Firenze, servizio tutela colonie feline di Firenze, v.lo Santa Maria
Maggiore 1, tel. 0552767933 fax 0552767936 coloniefeline@libero.it
--- Venezia, comune di Venezia, settore ambiente, ufficio animali, tel.
0412747924 - 0412748152
--- Venezia, associazione Dingo (Raffaella), tel. 0415318134
--- Genova, associazione Zampatesa, c.so Europa 631, tel./fax 0103761729 www.zampatesa.itzampatesa@fastwebnet.it --- Roma, ufficio diritti animali, v. Aldovrandi 12, tel. 0632650570 fax
0632650568 animaliroma@easypet.com
Ricordiamo inoltre la manifestazione Cat Pride che si tiene ogni anno a
Roma nel mese di aprile. Per informazioni: www.stringiamocilacoda.it tel. 065756085 - 3472319509
C'E' UNA LEGGE REGIONALE (IN LAZIO in attuazione
di una legge-quadro nazionale, la 281/1991, proprio a prevenzione
del randagismo e a tutela degli animali d'affezione) CHE E' LA
SEGUENTE:
La legge regionale 21.08.97, n.34, regolamenta la tutela dei gatti
che
vivono in libertà e vieta lo spostamento dei gatti dai territori
ove hanno
scelto di vivere.
Regolamenti e circolari del Comune di Roma stabiliscono che
neanche con voto
assembleare unanime può essere vietata la residenza di gatti negli
spazi
condominiali e che quindi non si può vietare che per gli stessi,
sterilizzati, siano collocate in loco ciotole di cibo ed acqua e
siano
fornite cure da parte di animalisti (sempre le cosiddette "gattare")
anche
non condomini.
I gatti vanno nutriti lì ove si raccolgono. O si pensa che possano
essere
istituite delle mense di quartiere ove i gatti si rechino
regolarmente
muniti di apposito tesserino? O che le sia pur numerosissime
gattare di Roma
invitino tutti e 180.000 i gatti randagi della città a casa loro
all'ora di
pranzo?
Non soltanto i gatti sono genericamente patrimonio indisponibile
della stato
ma sono stati anche dichiarati Patrimonio Bioculturale della Città
dal 1°
Municipio di Roma.per tutto il territorio cittadino. Il che non
significa,
ahimè, che siano riforniti di cibo dal Comune o dal Municipio ma
soltanto
che si deve a loro un'attenzione particolare (attenzione che
concretamente è
sempre lasciata al buon cuore ed al portafoglio delle gattare) da
parte di
tutti i cittadini.
(notizie prese dal sito Anaci Roma)
QUESTA ERA LA RICHIESTA INVIATA:
Buongiorno,
prima di porre la mia domanda faccio una breve premessa: nel mio
condominio si aggirano ormai da anni una decina di gatti randagi,
ai quali vengono regolarmente forniti loro da alcuni condòmini
acqua e cibo in ambito condominiale. La questione è stata posta
più volte in sede di assemblea, dal momento che il regolamento
prevede espressamente il divieto in tal senso, ma purtroppo gli
inviti (talvolta anche bruschi) ad astenersi da tale pratica
(messi più volte a verbale) sono stati disattesi in pieno. Per di
più mi sono sentito rispondere da un condomino che esiste (e
vorrei conferma da Voi) una delibera della provincia di Roma che
consente di dar da mangiare ai gatti randagi anche in ambito
condominiale e che tale delibera "prevale" sul regolamento
condominiale. Io ci credo poco. Grato se riuscirete a darmi una
risposta porgo i miei più cordiali saluti.
Gugol
E QUESTA UN ALTRA RISPOSTA:
Rivolgiti agli uffici preposti del tuo comune
per sapere:
1)quanti devono essere i gatti per stabilire se da voi c'è una
colonia felina sotto tutela insomma se siete diventati un
supercondominio dove l'altro palazzo-comunità sono i gatti non
paganti !
2) nel mio comune le gattare sono parzialmente finanziate e
soggette a controlli da parte del comune
quando i gatti sono pochi, l'ufficio preposto, sposta i pochi
gatti che si stanno accumulando da una parte e li porta dove ormai
c'è una colonia di gatti riconosciuta con gattara riconosciuta
come si comportano a Roma, non lo sò ???
Qualsiasi legge regionale, Gugol,
è chiaramente più forte di QUALSIASI regolamento condominiale,
anche se votato all'unanimità. Anche perchè nella fattispecie la
legge regionale 34/1997 è attuazione di una legge-quadro
nazionale, la 281/1991, proprio a prevenzione del randagismo e a
tutela degli animali d'affezione.
Non vi è sentenza che possa, nel Comune di Roma, ribaltare questa
situazione: ad oggi i gatti stanno dove vogliono e i loro
"paladini" non debbono essere disturbati. (meno male)
Gugol, nel tuo caso il Comune di
Roma, come già ampiamente riportato da Prociotta, tutela in
maniera molto incisiva le colonie feline, sancendo il diritto per
i gatti di vivere nel loro habitat naturale e di venir curati e
sfamati dalle gattare.
Il Comune ha anche, per tua gioia!, stilato un "decalogo dell'ECOGATTARA",
in cui vengono riportate le regole che ogni gattara deve
rispettare "nell'esercizio delle sue funzioni": tra cui, quella di
riportare via il cibo avanzato (in modo che non si creino cattivi
odori e altri inconvenienti paventati da Guido).
Credo che il numero minimo di
gatti per costituire colonia felina sia 5. Per informazioni più
precise, consiglio di contattare l'Ufficio per i Diritti degli
Animali del Comune di Roma.
Non c'è credo altro da dire,
suggerisco a tutti quanti di guardare l'eleganza e la dolcezza di
un gatto steso al sole che sonnecchia, e di imparare ad apprezzare
ed amare questi splendidi animali.
sequestro di animali Molte persone che segnalano un maltrattamento sono convinte
che esista la possibilità di sequestrare l'animale e di affidarlo subito a
qualcun altro. Innanzitutto distinguiamo il sequestro dalla confisca.
Sequestrare significa togliere temporaneamente la disponibilità di qualcosa
a qualcuno, mentre confiscare significa togliere la proprietà per sempre.
Il maltrattamento di animali, se non avviene nei settori del commercio,
dell'allevamento, del trasporto, mattazione ecc., prevede la possibilità di
sequestrare l'animale solo in virtù dell'obbligo per ogni agente delle
Forze dell'Ordine di interrompere il reato in corso. Quindi, fatto
salvo che l'animale sia realmente maltrattato, se il suo custode ha la
possibilità di modificare immediatamente le condizioni di custodia o di
eliminare la causa del maltrattamento, non è possibile sequestrare
l'animale. Ad esempio, se qualcuno custodisse un cane in una gabbia molto
piccola, e all'atto del controllo fosse in grado di disfarsi della gabbia e
di lasciare libero il cane in un ampio giardino, e il cane si presenta in
salute e non ha bisogno di cure veterinarie, non è possibile porlo sotto
sequestro perché il reato si interrompe con la liberazione dell'animale.
Se invece un cane viene lasciato a catena molto corta e si presenta
denutrito, malato, coperta di rogna e affamato, può anche essere posto
sotto sequestro dagli agenti che hanno l'obbligo di interrompere il reato.
In un fase successiva sarà poi l'Autorità Giudiziaria a stabilire se
l'animale sarà definitivamente confiscato o restituito al legittimo
proprietario. Gli animali sequestrati possono essere affidati alla struttura
competente (canile), a terzi, per le cure necessarie.
Un cane tenuto durante la giornata sul balcone, ma che ha la possibilità di
uscire anche una volta al giorno e che ha cibo e acqua a disposizione, anche
se non farà una vita felice, non sarà mai considerabile come maltrattato
per legge. La valutazione della condizione di maltrattamento non può essere
solo personale ma deve essere corredata da fatti.
trasporto animali Dal 1 ottobre 2004 (regolamento CE n. 998/2003 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, 26/05/2003, dopo un rinvio da luglio 2004) per
viaggiare in Europa cani e gatti dovranno avere un passaporto rilasciato dal
veterinario al momento dell'effettuazione della vaccinazione antirabbica.
Sul passaporto sarà indicata la specie dell'animale, il sesso, la razza, il
nome, eventualmente la fotografia, e il tatuaggio o il microchip (numero,
data di impianto, posizione).
In Irlanda, Svezia e Gran Bretagna, serve anche un test immunologico di
verifica degli anticorpi contro la rabbia.
Ad Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Svizzera,
Principato di Monaco, e Vaticano, valgono le regole dei paesi dell'Unione
Europea.
Per recarsi all'estero è quasi sempre necessaria la vaccinazione
antirabbica, obbligatoria anche per recarsi in Sardegna e Friuli Venezia
Giulia e consigliabile in tutte le regioni dell'arco alpino. La vaccinazione
deve essere effettuata da un minimo di 30 giorni a un massimo di 1 anno
prima della partenza e deve essere documentata da un'attestazione scritta,
alla quale va quasi sempre aggiunto il certificato internazionale di origine
e sanità, rilasciato da un veterinario ufficialmente autorizzato o dalla
ASL di appartenenza. Prima di partire è sempre meglio rivolgersi al
Servizio Veterinario della ASL di appartenenza e al Consolato o
all'Ambasciata del Paese che si intende visitare, per ottenere tutte le
informazioni necessarie. I paesi che impongono le maggiori restrizioni
(per certe razze) sono: Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Norvegia e Francia
In alcuni paesi come Sud Africa, Hong Kong, Australia, Cuba è previsto un
periodo di quarantena che può raggiungere i 6 mesi.
In altri paesi, come Azzorre e Groenlandia, è vietato l'ingresso degli
animali. auto (art. 169): il Codice della Strada prevede che è
ammesso il trasporto di un singolo animale domestico anche se non separato
dal conducente con una rete. Altre norme dello stesso Codice prevedono che
il conducente non venga disturbato in alcun modo durante la guida, pertanto
anche portare un solo cane in modo non idoneo potrebbe causare una multa.
Per motivi i sicurezza è meglio consigliare che gli animali restino in uno
spazio separato dal posto di guida, ma di non alloggiarli mai in un
bagagliaio non comunicante con l'abitacolo.
Bisogna inoltre fare in modo che gli animali siano sempre al riparo dal sole
e che abbiano un sufficiente ricambio d'aria.
E' sconsigliabile far viaggiare il cane con la testa fuori dal finestrino
per lungo tempo, anche nei mesi più caldi, perché può essere dannoso per
la sua salute.
Durante i lunghi viaggi ricordarsi sempre di fare delle soste periodicamente
per permettere al cane di sporcare, di bere e di sgranchirsi le zampe. art. 169 C.d.S.: L'articolo 169 del Codice della Strada (comma 6) disciplina il
trasporto degli animali domestici sugli autoveicoli.
Nei veicoli non specificamente attrezzati, è vietato il
trasporto di animali domestici in numero superiore a 1 e comunque in condizioni
da costituire impedimento o pericolo per la guida.
E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero
superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano
posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo
idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Anche sui motocicli e ciclomotori è consentito trasportare animali, purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore solidamente assicurato, che non
sporga o limiti la visibilità al conducente.
aereo: ogni compagnia ha il suo regolamento interno riguardo le
modalità di trasporto degli animali e il comandante ha ampia facoltà di
consentirne o meno il trasporto.
I cani e i gatti sono ammessi sui voli nazionali e internazionali solo se
alloggiati in appositi trasportini che devono avere il fondo impermeabile e
non devono superare le misure previste dalla compagnia (48x33x26 cm
per Alitalia, 48x33x29 per Meridiana, 46x25x31 per AirOne). Alcune compagnie
forniscono appositi contenitori per il viaggio. Possono viaggiare nella cabina col
proprietario solo animali di piccola taglia (meno di 10 kg., 8 kg. per
Alitalia, compreso il trasportino), gli altri
vengono alloggiati in uno spazio apposito separato dalla cabina passeggeri,
che deve essere pressurizzato e separato dal deposito bagagli.
Quando si prenota un viaggio aereo col proprio animale è bene controllare
che il volo non preveda scali in paesi di transito, per rischi connessi al
trasferimento o a cambiamenti di compagnia.
Indicativamente il prezzo del biglietto per gli animali che possono
viaggiare all'interno della cabina dell'aereo si aggira indicativamente sui
16-20,00 euro (2003) per i voli nazionali, e intorno al 2% della tariffa
piena per i voli internazionali. Per gli animali che devono viaggiare nella
stiva, invece, il prezzo dipende dal peso dell'animale e ovviamente dalla
destinazione.
Per saperne di più:
AirOne tel. 199207080 www.air-one.it
Alitalia, tel. 848865643 www.alitalia.it
British Airways, tel. 199712266 www.britishairways.com
Meridiana, tel. 199111333 www.meridiana.it treno: sui treni nazionali (a scompartimenti) i cani devono viaggiare con museruola e
guinzaglio, mentre i gatti devono essere alloggiati nel loro trasportino (di
dimensioni non superiori a 70x30x50 cm), ed
entrambi pagano un biglietto di 2° classe a tariffa ridotta. I cani da
caccia e i cani guida per ciechi sono ammessi gratuitamente. Gli animali
possono restare col proprietario nello scompartimento e i cani di piccola
taglia possono restare liberi purché tenuti sulle ginocchia.
Sui treni locali, dove le carrozze hanno un unico ambiente, è consentito il
trasporto di animali solo usando le zone di comunicazione tra le carrozze.
Sui "Pendolini" i cani di media e grossa taglia non sono ammessi,
quelli di piccola taglia sono ammessi (gratuitamente) se custoditi in
trasportini collocati in appositi spazi.
Nelle carrozze con servizio di cuccette non è ammesso il trasporto di
animali a meno che il proprietario non acquisti i biglietti e i supplementi
cuccetta per l'utilizzo di un compartimento a suo uso esclusivo.
Nei treni Eurostar Italia possono viaggiare solo i cani guida per non
vedenti.
Trenitalia: tel. 892021 (senza prefisso da tutta Italia), www.trenitalia.it
Rail Europe Italia: tel. 0272544350 - 0272544370, www.raileurope.it nave o traghetto: ogni compagnia marittima ha il suo regolamento
riguardo il trasporto di animali.
In generale, i cani devono viaggiare muniti di guinzaglio e museruola e
devono essere provvisti di un valido certificato di vaccinazione e di buona
salute rilasciato dal veterinario o dalle ASL del proprio comune di origine. Su
certi traghetti esiste uno spazio adibito a canile dove il cane può
essere ricoverato se di grossa taglia, mentre se è di piccola taglia, in
genere, può restare sul ponte col padrone. Alcune compagnie consentono
l'accesso alla cabina interamente prenotata.
I gatti devono essere alloggiati nel trasportino.
Navigazione laghi: i cani pagano tariffa ridotta (metà di un adulto)
e devono avere guinzaglio e museruola. tel. 800551801 www.navigazionelaghi.it
Adriatica Navigazione: viaggiano gratis in apposito canile di bordo con
museruola. tel. 041781861
Corsica e Sardinia Ferries: i cani pagano da 15 a 18,00 euro a seconda della
tratta e devono avere guinzaglio e museruola. tel. 019400500 www.corsicaferries.com
Tirrenia: i cani pagano 10,33 euro a tratta e viaggiano nel canile di bordo.
tel. 199123199 www.tirrenia.com
Moby Lines: il cane paga circa 15,00 euro a tratta (gratis per l'Elba), e
deve avere guinzaglio e museruola. tel. 05659361 www.mobylines.it
Grandi Navi Veloci: i cani pagano 22,00 euro a tratta e possono stare solo
negli spazi a loro riservati. tel. 800466510 www.gnv.it www.traghetti.com
Pellicce di cani e gatti Il 24 dicembre 2002 il ministro Sirchia ha emanato
un'ordinanza (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15, 20/01/2003) che
prevede: art.1: è vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di
pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle
pellicce di dette specie animali, detenere o commercializzare pelli e
pellicce di cane o gatto, introdurre nel territorio nazionale pelli e
pellicce di cane e di gatto per qualsiasi finalità o utilizzo, nonché capi
di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto
o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali art.2: la violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale. All'accertamento
della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve
essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto
interessato.
Nonostante ciò molti capi di abbigliamento, fondi di magazzino o simili,
non riportano un'etichetta precisa che permetta il riconoscimento effettivo
del tipo di pelliccia utilizzata.
Le pellicce di cane possono essere etichettate come: asian wolf, asian
jackal, asiatic raccoon dog, china wolf, dogues du chine, gae wolf, gou-pee,
gubi, kou pi, loup d'asie, pemmern wolf, sobaki.
Le pellicce di cane possono essere chiamate anche: special skin, lamb skin,
mountain goat skin, sakhon nakhon lamb skin.
Le pellicce di gatto possono essere etichettate come: goyangi, housecat,
katzenfelle, mountain cat, wild cat.
Ribadiamo comunque il nostro no a tutti i tipi di pellicce.
Uffici tutela animali Milano: ufficio per i diritti degli animali, v.le Piceno 60,
tel. 0277404905 fax 0277403218, n. verde 800992223,
www.provincia.milano.it/animali, ufficiodirittianimali@provincia.milano.it ,
e.meyer@provincia.milano.it Aicurzio: ass. ambiente del Comune sig. Carizzoni, ecologia.aicurzio@brianzaest.it Alessandria provincia: dip. ambiente, territorio e infrastrutture
dott.ssa Stefania Pes, tel. 0131304558, stefania.pes@provincia.alessandria.it
Bologna: ufficio diritti animali, v. Zamboni 8, tel. 051204734 -
051204742 fax 051203840, www.iperbole.bologna.it/animali
, anagrafecanina@comune.bologna.it
Bologna provincia: Alessandra Tassoni, alessandra.tassoni@provincia.bologna.it
Brescia: tel. 0302311717 Brugherio: ass. ecologia, verde, parchi, benessere animale Renato
Magni, p.za C. Battisti 1 (c/o Comune), tel. 0392893352, urp@comune.brugherio.mi.it Buccinasco: v. Roma 2 (c/o Municipio), tel. 0245712263 (segr. tel.), a.corbani@comune.buccinasco.mi.it Catania: tel. 095320028 Cavenago Brianza: tel. 0295241462
sportello.animali@comune.cavenagobrianza.mi.it(collabora
con la LEAL e Amico Gatto di Vimercate, l’Uffcio diritti e tutela degli
animali di Gorgonzola, e con Amici degli animali di Cambiago)
Cesate: comune.cesate@comune.cesate.mi.it Cinisello Balsamo: consulta affari animali (uff. ecologia), tel.
0266231, fax 0266023443, agnese.lachin@libero.it Cislago: sportello per la tutela degli animali, presso il Comune di
Cislago, ogni primo e terzo sabato del mese dalle ore 9 alle ore 11 Cologno Monzese: servizio tutela animali, v. Levi 6, tel. 0225308765,
fax 0225308766,
igiene.ambientale@comune.colognomonzese.mi.it Corsico: v. Roma 18 (Comune), tel. 024480216, fax 024480227,
servizio.tutela.animali@comune.corsico.mi.it Cusano Milanino: uff. ecologia del Comune Caterina Mautini Firenze: servizio tutela colonie feline, v.lo S. Maria Maggiore 1,
tel. 0552767933 fax 0552767916, colonie.feline@comune.fi.itwww.comune.firenze.it/servizi_pubblici/animali/coloniefeline.htm Firenze: ufficio diritti animali, v. B. Fortini 37, tel. 0552625341 -
0552625334 - 0552625354 fax 0552625303,
www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/animali/uffanim.htm adozioni.animali@comune.fi.it Formigine (Mo): ufficio diritti animali, v. Mazzini 12, responsabile
dott.ssa Silvia Tiviroli, tel. 059416344 - 059416335, fax 059416305,
www.comune.formigine.mo.it/diritti_animali
(o dalla home page, vado in comune, servizi comunali, ufficio
diritti animali), uff.animali@comune.formigine.mo.it Questo ufficio (e il Comune di Formigine) ha deciso di sostenere
l'associazione di Animali
Persi e Ritrovati per la sua attività a favore degli animali e di
sostegno alla collettività. Lo stesso fa il comune di Cento (Fe):
www.comune.cento.fe.it,
urp@comune.cento.fe.it Genova: Ufficio gestione della tutela animali, v. G.B. d'Albertis 5
int. 9, tel. 800177795 - 010354462 - 0105221666 Gessate: Ufficio Diritti Animali c/o Comune di Gessate, p.za Municipio
1, sig.re Gilda e Mariapia, tel. 02959299263, fax 02700502660,
uda@comune.gessate.mi.it Gorgonzola: Ufficio diritti animali, p.za Giovanni XXIII, tel. 02951268312,
fax 0295701231, www.dirittianimali.net,
ufficio.animali@tiscali.it
Magenta: ass. programmazione e sviluppo del territorio, ecologia
Marco Maerna, p.za Formenti 3 (c/o Comune), tel. 029735350, fax 029735328,
maerna@comunedimagenta.it Melegnano:
ass. ambiente Giulietta Pagliaccio, tel. 02982081 (Comune),
giulietta.pagliaccio@mpinformatica.it Monza: membro commissione ecologia - resp. affari animali Anna Giulia
Giovacchini, v. Scarlatti 2, tel. 039389646, fax 039387604,
isidoroh@iol.it Motta Visconti: ass. servizi sociali Bianca Bonfanti,
ass.sociale@comune.mottavisconti.mi.it Napoli: Ufficio diritti animali, tel. 0817952410 - 0817955060 Opera: Ufficio Tutela Animali, v. Dante 12 (c/o Comune), utaopera@virgilio.it tel.
0253007305 Paullo: uda Pavia:
ufficiodirittianimali@provincia.pv.it Provincia di Pavia – Divisione
Ambiente U.O. Sviluppo Sostenibile, Viale Taramelli 2, tel. 0382597884, fax
0382597809 Perugia provincia: sportello a quattro zampe, Umbertide, c/o servizi
decentrati della Provincia di Perugia, tel. 800334433 - 075941831, fax 0759417952,
4zampe@provincia.perugia.it,
www.provincia.perugia.it Pesaro: ufficio tutela animali tel. 0721387435 Peschiera Borromeo: Uda Pioltello : Ufficio
Diritti Animali Sig.ra Eleonora Forti tel. 3473101578 Pregnana Milanese: cons. comunale Lorenzo Croce,
lorenzo.croce@promo.it Rodano: cons. comunale Silvana Tarantola, v. dell'Ontano 3/56,
uda.rodano@gmail.itsilvana@cittagiardinomilanino.it Roma: Ufficio diritti animali, v. U. Aldovrandi 12, tel. 063217951 -
063215188, www.udacomuneroma.it Roma provincia: ass. politiche dell'agricoltura, ambiente, protezione
civile, caccia e pesca, tel. 0667663315 - 0667663164,
f.finocchiaro@provincia.roma.it Roma - Ostia: ufficio diritti animali del XIII Municipio a Ostia, v.
Passeroni 24, in collaborazione con l'associazione Arcipelago 2000, tel.
3338728615 Rozzano: ass. ai diritti animali Stefano Apuzzo, p.za G. Foglia 1
(Municipio), tel. 0282261, stapuzz@tin.it Savona: Udaps Ufficio Diritti Animali prov. di Savona, v. Sormano 12,
tel. 01983131, fax 0198313269, info@provincia.savona.it Segrate: ass. ambiente Pino Carraro, v. I Maggio (c/o Comune),
p.carraro@comune.segrate.mi.it Sesto San Giovanni : p.za Resistenza 20 (palazzo
comunale), tel. 022496328/350, fax 022496419,
s.rijoff@sestosg.net
, servizio tutela ambientale. p.za Resistenza 5, tel. 022496360 Soncino (Cr): ufficio tutela animali tel. 3298122367 Torino: Ufficio diritti animali, tel. 0114422837 - 0114422274 Venezia: uff. problemi delle popolazioni animali urbane e tutela
degli animali d'affezione, tel. 0412748152 Verona: Ufficio tutela e affari animali, tel. 0458078762 Vimercate: p.za Unità d'Italia 1 (c/o Municipio)
A Milano è stato istituito l'Ufficio per i diritti degli
animali (U.D.A.), ed è stato nominato responsabile l'assessore Pietro
Mezzi (presentazione il 27 novembre 2004). Le principali finalità di tale Ufficio sono quelle di realizzare una
convivenza equilibrata tra uomo e altri animali, attraverso la coordinazione
e lo stimolo dell'azione degli enti locali, attraverso uno sportello
informativo per i proprietari di animali domestici, le associazioni di
volontariato ed i cittadini tutti, attraverso un'attività di sensibilizzazione
contro l'abbandono degli animali e di prevenzione del randagismo,
attraverso un'attività istituzionale volta a sviluppare un piano di
interventi preventivi che favoriscano una maggiore conoscenza dell'etologia
e della specificità degli animali e lo sviluppo di servizi ad hoc sul
territorio per il miglioramento del rapporto con gli animali. Le attività immediate di cui si occuperà l'U.D.A. sono: il
censimento
degli Uffici Tutela Animali Comunali esistenti e dei rifugi pubblici, dei
canili privati e dei privati convenzionati con il pubblico presenti sul
territorio provinciale, e delle convenzioni in essere tra soggetti privati e
Comuni, una consulenza tecnica immediata per Polizia Provinciale,
Assessorati ed altri organismi provinciali. I Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione
degli animali (legge quadro 281/91); essi devono predisporre bozze di
delibere e ordinanze comunali su vari argomenti come: protezione degli
animali, divieto di maltrattamento, spettacoli con animali, attendamento di
fiere e mostre-mercato di cuccioli, uso di animali quali premi-vincita,
accattonaggio con animali, ingresso in ristoranti, negozi e alberghi
dei cani di proprietà, bozze da sottoporre agli Uffici Tutela Animali
comunali. L'U.D.A. svilupperà campagne informative affinché il pubblico
conosca le norme che regolano il rapporto uomo - animali, attraverso
depliant ed opuscoli didattici divulgativi. Verranno creati inoltre servizi informativi per il pubblico quali:
consultorio telefonico per i problemi di comportamento dei cani, azione di
didattica zooantropologica/citologica, la giornata del cane educato, "Pluto,
il telefono amico degli animali", corsi di formazione per operatori
cinofili volontari, recupero degli animali da laboratorio, creazione di una
Banca Dati Animali Persi & Trovati (Argo), creazione di un sito dell'U.D.A.,
creazione di centri di recupero per animali selvatici feriti o attivazione
di convenzioni con centri già esistenti. Uffici con compiti simili sono già presenti in altri centri della
provincia, come San Giuliano Milanese, Opera, Sesto San Giovanni, Rozzano
(in via di costituzione), Buccinasco, Gorgonzola.
L'U.D.A. di Milano ha avviato il primo censimento provinciale delle
colonie feline, che per legge sono sotto la tutela del sindaco di ogni ente
locale. Lo scopo è anche di informare e sensibilizzare la cittadinanza
sull'esistenza delle colonie e sulla loro salvaguardia per una corretta e
serena convivenza. I moduli possono essere richiesti da cittadini,
associazioni, gattari via fax (0277403218) via posta (v.le Piceno 60, 20129
Milano), via e-mail
(ufficiodirittianimali@provincia.milano.it)
o scaricati da qui (formato pdf). Se il
censimento darà buoni risultati, la Provincia ha in progetto di segnalare
le aree di ritrovo delle colonie con appositi cartelli, e ogni gattaro
riceverà un tesserino di riconoscimento per poter operare in tranquillità.
La Provincia di Milano comunica alcuni dati sulla presenza animale e sui
problemi derivanti. Si calcola che quasi la metà delle famiglie italiane vive con un animale,
le famiglie con animali d'affezione sono 9 milioni in Italia. Gli animali domestici sono circa 37 milioni, di cui 13 milioni di uccelli, 7
di gatti, 6,5 di cani, 6 di pesci. In Lombardia ci sono circa 900 mila cani, a Milano tra i 100 e i 120 mila,
di cui forse solo la metà iscritti all'anagrafe canina. Il fenomeno negativo più visibile è quello dell'abbandono che nel
2003, secondo le stime della Lega Nazionale per la Difesa del Cane e della
LAV, ha riguardato 100.000 cani e 50.000 gatti. La mortalità tra i
cani abbandonati raggiunge l'80%. Il Ministero della Salute in una tabella del 2001 dichiara una popolazione
di 816.610 cani e 1.290.692 gatti randagi. Secondo la LAV, in Italia ci sono
1.600.000 cani detenuti in canili di
vario genere. In Lombardia le Asl recuperano circa 11 mila cani abbandonati ogni anno,
oltre 900 al mese, più di 30 al giorno (dati del servizio
veterinario regionale). Effetti collaterali dell'abbandono sono sia economici (gli enti locali
devono provvedere al mantenimento/detenzione dei cani nei canili per tutta
la loro vita) che sociali, con 45.000 incidenti stradali causati da
animali vaganti solo sulle autostrade, con 4000 feriti e 200 morti. Nel 2003 sono stati 831 i cani affidati al canile comunale di Milano per
aggressività (non necessariamente per morsi). Nei primi 5 mesi del
2004 sono stati 203. Attualmente sono sotto osservazione 365 quattrozampe
"morsicatori" di tutte le razze.
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consigli, le tue domande, mandaci notizie dei nostri ex-ospiti,
chiedici informazioni, contattaci se vuoi donare qualcosa al canile o
se sei interessato all'adozione a distanza.
Paola sarà lieta di risponderti ed eventualmente passerà la tua e-mail
a chi di competenza. inserisci nella tua e-mail anche il tuo numero di
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