Protezione Animali di Legnano (P.A.L.)
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  legislazione
tatuaggio  condomini maltrattamenti randagismo
cani pericolosi colonie feline bocconi avvelenati trasporti
accattonaggio deiezioni pellicce  
ORDINANZA del Ministero della Salute 3 marzo 2009. Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
(G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)
legge regionale Lombardia n. 025 del 11/07/2006 (lotta al randagismo e tutela animali da affezione) regolamento detenzione e tutela dei diritti degli animali Rescaldina regolamento tutela animali Milano in vigore dal 21/11/2005

Regolamento di attuazione della legge regionale del 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animale di affezione).

Approvata nella seduta del 22 aprile 2008

L'articolo 9 della legge regionale Lombardia n. 33/2008 contiene alcune significative modifiche alla legge regionale 16/2006  "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione

 

 

TUTTO SUL MIO CANE
Norme legali sulla detenzione dei cani

nella Città di Milano (da www.prontofido.it )

UFFICI   TUTELA   ANIMALI

 

bullettatuaggio e microchip (legge 281 del 14 agosto 1991)
art. 2 comma 5 legge 281: i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi) devono essere tatuati.
art. 3 comma 1 legge 281: le regioni disciplinano con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
art. 5 comma 2 legge 281: chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 150.000
art. 5 comma 3 legge 281: chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000
bulletDal 1 gennaio 2005 il microchip sarà obbligatorio in tutta Italia. Dal luglio 2005 per poter viaggiare in Europa ogni animale dovrà essere identificato con tatuaggio o microchip. Dal 2008 l'unico sistema riconosciuto sarà il microchip.
bulletUn caso particolare è quello di Milano, dove, oltre al tatuaggio e al microchip, è obbligatoria anche la medaglietta, che deve recare incisi nome, cognome, indirizzo e telefono del proprietario (comma 3 articolo 1.4.20 del regolamento Locale d'Igiene del Comune di Milano).
Il Comune di Bologna ha lanciato questa iniziativa: a chi iscrive il cane all'Anagrafe canina viene fornito, gratuitamente, un buono per il ritiro di una medaglietta.

info sull'anagrafe animale dal sito del Ministero della Salute: http://www.ministerosalute.it/caniGatti/paginaInternaMenuCani.jsp?id=210&menu=anagrafe

link per verificare se un microchip è iscritto all'anagrafe: http://nsis.sanita.it/NACC/anagcaninapublic_new/home.jsp

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 15742 DEL 29.12.2008
Oggetto: ANAGRAFE CANINA REGIONALE: MODALITA' D'ACCESSO E AGGIORNAMENTO.

data base dell’anagrafe canina europea      www.europetnet.com/Home.aspx

 

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bulletcondomini (art. 1138 codice civile, art. 844 codice civile, massima della cassazione 899 del 24 marzo 1972, e 1394 del 6 marzo 2000)
Il regolamento condominiale può essere espressamente accettato con una firma ed allora si chiama regolamento contrattuale e può prevedere che nel proprio appartamento non si possa introdurre alcun animale, ma è quasi impossibile che il padrone di un animale firmi un simile patto.
L'ipotesi più frequente si verifica quando nel condominio c'è un regolamento preesistente, che vieta il possesso di animali in genere.
Un simile divieto è illegittimo in assoluto, in quanto comporta una limitazione del diritto di proprietà sulla porzione di condominio di proprietà esclusiva (l'appartamento, art. 1138 codice civile). Il regolamento condominiale va però approvato all'unanimità.
I motivi più frequenti che inducono a contestazioni in ambito condominiale sono: oltre a sporcare le aree condominiali, all'abbaiare ed ululare in ore inopportune, si può verificare il comportamento pericoloso di alcuni cani, specie se lasciati liberi senza museruola, o, più semplicemente, la presenza di persone che non amano gli animali. 
In questi cani è importante far valere i propri diritti senza farsi intimorire. La richiesta di allontanare un animale, oltre ad essere documentata da validi motivi, deve essere supportata da una raccolta di firme di più inquilini. I casi in cui il Giudice e l'Autorità Sanitaria possono imporre l'allontanamento degli animali sono davvero rari e si verificano quando ci sono comprovati motivi di ordine igienico - sanitario, o a causa di una concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo.
Inoltre, il disturbo (l'abbaiare, il rumore delle unghie sul pavimento) e le immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici) devono ritenersi illeciti solo quando la loro intensità e la loro frequenza sono tali da causare l'insofferenza o provocare disturbi alla quiete o malessere anche a persone di normale sopportazione, poiché ciò costituisce un uso anormale del diritto di proprietà (sentenza Cassazione 1394 del 2000).
Nelle case in affitto, private, comunali o popolari che siano, è praticamente impossibile vietare la detenzione di animali, a meno che il proprietario dello stabile all'atto dell'acquisto non si sia impegnato per contratto a non consentire la presenza di animali.
Riassumendo: nel caso di una casa di proprietà, eventuali limitazioni alla presenza di animali devono essere accettate al momento dell'acquisto, e comunque il regolamento assembleare può essere variato con l'approvazione della maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
Nel caso di una casa in affitto, il divieto di tenere animali deve essere concordato in sede di firma del contratto.
Riguardo all'uso dell'ascensore o delle scale, considerate "parti comuni" del condominio (art. 1117 codice civile), questo non può essere menomate dal regolamento. Sono sanzionabili però quelle condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635  e 639 codice penale) (fonte Lav).
In alcuni casi si arriva addirittura alla minaccia di avvelenamento di un animale domestico: è necessario allora presentare una denuncia - querela nei confronti dei responsabili della minaccia alla Polizia Municipale, o alla polizia di Stato, o ai Carabinieri o al Corpo Forestale dello Stato, configurandosi i reati di cui all'art. 638 codice penale, cioè uccisione o danneggiamento di animali di proprietà, e quelli previsti dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, che punisce la distribuzione di sostanze velenose (vedi maltrattamenti).
a: le norme del regolamento condominiale non possono in alcun modo menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà esclusiva.
Sentenza della Cassazione 1394 del 6 marzo 2000: se l'abbaiare o l'ululare disturba solo un vicino, e non una pluralità di persone, il reato non sussiste. L'art. 659 del Codice Penale tutela la pubblica tranquillità, ma "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
Sentenza della Pretura di Campobasso del 12 maggio 1990: "Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene".
Massima della Cassazione n. 899 del 24 marzo 1972: se le norme dei regolamenti condominiali, che regolano le capacità dei condomini sulle loro proprietà esclusive, sono precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, devono essere espressamente accettate dai condomini (nell'atto di acquisto o locazione o con atto separato). Le norme regolamentari possono limitare il pieno esercizio del diritto di proprietà nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise dall'assemblea all'unanimità (dei condomini, non dei presenti). E' sufficiente l'opposizione di un solo condomino perché non possa istituirsi, ex novo, il divieto di tenere animali. Se un proprietario di animale acquista o prende in affitto un appartamento in un edificio già provvisto di regolamento approvato dall'assemblea condominiale, non è vincolato alle disposizioni limitative di esso a carico delle proprietà esclusive dei singoli condomini se le stesse limitazioni non siano state trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate e accettate negli atti di acquisto  o di locazione.
art. 844 Codice Civile: il proprietario di un fondo non può impedire i rumori del fondo vicino, se non superano le normali tollerabilità. La giurisprudenza ha affermato che tale articolo va applicato anche nei rapporti tra condomini.

da www.amicicani.com: Nasce il servizio "Animali in Condominio". Un gruppo di esperti di Aidaa, l'associazione italiana difesa animali e ambiente, risponderà gratuitamente ai quesiti relativi alla presenza di animali in condominio e alla richiesta di informazioni su come tenere un’animale in casa, su quale piccolo amico si adatta meglio a una famiglia e allo spazio disponibile nella propria abitazione.
Il servizio, gratuito, è disponibile sia on-line scrivendo una mail con una richiesta specifica all’indirizzo di posta elettronica animalincondominio@libero.it  oppure in via sperimentale a livello telefonico chiamando dalle 10 alle 12 il numero 3478883546 oppure (ma al momento solo per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna), oppure ancora inviando il proprio quesito relativo alla gestione dei propri animali via sms sempre al 3478883546.
"Animali in Condominio" è il completamento dello sportello animali e del tribunale degli animali: i consigli non sono di natura legale,ma solo amministrativa e di comportamento. Il gruppo di esperti che fanno capo all’associazione è composto da amministratori di condominio, avvocati, veterinari e comportamentisti.
Per informazioni, si può contattare il numero 347.8883546


Avete problemi con il vostro vicino che non sopporta il vostro cane o il vostro gatto?
 
Avete delle difficoltà di interpretazioni di regolamenti di condominio in merito alla tenuta di animali domestici? Avete delle richieste o delle domande specifiche in merito alla gestione di colonie feline in spazi condominiali o spazi pubblici?Il vostro vicino deturpa l'habitat dove vivono gli animali domestici o rompe il nido delle rondini o spara ai piccioni? Bene avete trovato il posto giusto dove chiedere consulenza amministrative e legali assolutamente gratuite.  
Stiamo parlando dello sportello animali dell'Associazione italiana difesa animali ed ambiente, uno sportello al quale potete rivolgervi con una semplice e-mail fornendo i vostri dati e ponendo il vostro quesito. La risposta garantita nel giro massimo di tre giorni vi aiuterà a trovare la miglior soluzione al vostro problema.Ma non è tutto.  
Lo sportello animali di AIDAA è anche ufficio di conciliazione tra le parti ed inoltre in caso di violazione delle leggi di tutela degli animali offre consulenza legale diretta gratuita e procede qualora ne fosse il caso a portare il caso in questione davanti alla magistratura. Siamo qui come sempre al servizio di uomo-natura ed animali.Per rivolgersi allo sportello e porre i propri quesiti è sufficiente mandare una email completa dei vostri dati e del vostro quesito o della vostra storia all'indirizzo di posta elettronica  
sportelloanimali@libero.it
Entro tre giorni lavorativi i nostri esperti si metteranno in contatto con voi dandovi le risposte, i consigli ed i suggerimenti che aspettate e qualora sia necessario intervenendo direttamente presso gli amministratori del vostro condominio o del vostro caseggiato.
PER INFORMAZIONI A.I.D.A.A. Ass. It. per la difesa di Animali ed Ambiente

sportelloanimali@libero.it  cell. 3478883546

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bulletmaltrattamenti (art. 727 codice penale, legge 473 del 22 novembre 1993, art. 627 codice penale, art. 638 codice penale, legge 281 del 14 agosto 1991)


nuova legge sui maltrattamenti (approvata dal Senato il 08/07/04, in modifica all'art. 727 C.P.): 
abbandono di animali: arresto fino a 1 anno e ammenda da 1000 a 10.000 euro
maltrattamento e doping: reclusione da 3 mesi a 1 anno e multa da 3000 a 15.000 euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà della pena se deriva la morte dell'animale
detenzione incompatibile con la natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto fino ad  1 anno o ammenda da 1000 a 10.000 euro
uccisione per crudeltà: reclusione da 3 a 18 mesi
combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 5.000 a 160.000 euro per chi promuove, organizza o li dirige
allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro  
spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 3.000 a 15.000 euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte dell'animale
effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro
produzione, commercializzazione e importazione di pelli di cani o gatti: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 a 100.000 euro, confisca e distruzione del materiale
sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa da 3000 a 15.000 euro            (fonte Lav).: chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dell'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La condanna comporta la sospensione per almeno 3 mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività
 commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi.
art. 627 C.P.: chiunque lasci liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con ammenda fino a lire 600.000
art. 638 C.P.: chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito a querela della persona offesa con multa fino a lire 10.000.000
art. 5 comma 1 legge 281: Chiunque abbandona  cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.
art. 5 comma 4 legge 281: chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 
Ogni singolo cittadino o associazione può denunciare un illecito in materia di tutela di animali. Trattandosi di reato, è competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, corpo forestale, vigili urbani ecc.). Gli organismi indicati sono obbligati a ricevere la denuncia per qualsiasi reato perseguibile. Un privato cittadino o un'associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi illeciti previsti dall'art. 727 (o da altri articoli del Codice Penale) e richiedendo un intervento per accertare il reato e impedire che questo venga portato ad ulteriori conseguenze. La denuncia può essere:
- immediata ed orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento per impedire il protrarsi della situazione
- scritta in carta e forma libera per casi di minore immediatezza.
La denuncia deve essere basata su fatti concreti e deve contenere in modo chiaro: il nome, cognome, indirizzo del denunciante; un'esposizione chiara e precisa dei fatti; elementi per giungere all'individuazione dei responsabili; i nomi di eventuali testimoni; ove possibile, fotografie o altri documenti a supporto di quanto esposto; data e firma.
Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno chiedere, dopo un tempo adeguato, l'epilogo del caso. In caso di inerzia dell'organo competente si può segnalare il fatto ai superiori o al Procuratore della Repubblica.

Esempio di denuncia penale:
All'Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica
presso la pretura di ............. il sottoscritto ......... nato a ............. il .................
residente a .................... via ................................... tel..........................
con la presente formale denuncia desidera portare a conoscenza della S.V. Ill.ma i fatti che qui di seguito si illustrano.
Il giorno ......... alle ore ................ in località .............. (esposizione dei fatti).
Ai fatti sopra illustrati hanno assistito i signori .............................. il sottoscritto denunciante chiede pertanto alla S.V. Ill.ma che voglia procedere penalmente contro il signor ..................... per il reato di cui all'art. 727 del Codice Penale.
Con ossequio,
(luogo, data)
(firma)

consigli legali:

bulletnumero di cellulare del Collettivo Animalista (Lombardia) per segnalazione e informazioni su maltrattamenti: 3 4 8 2 5 3 8 3 0 5
bulletwww.infolav.org (n. verde per maltrattamenti e per segnalazioni canili lager:
848 588 544)
bullet1515: numero di telefono a cui risponde un nucleo specializzato del Gruppo Forestale preparato per affrontare ed investigare su abbandoni, maltrattamenti, e su tutto ciò che riguarda i nostri amici a 4 zampe
bullet800 253 608: Il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio mette a disposizione del cittadino un numero verde 8 0 0 2 5 3 6 0 8 per segnalare emergenze legate ad abbandoni o maltrattamenti di animali. L'intervento del Comando dei Carabinieri può essere sollecitato anche attraverso indirizzo e-mail: cctass@carabinieri.it allegando un'eventuale documentazione fotografica.
bulletL'ANGOLO DELL'AVVOCATO seguita dall'avv. Michele Pezone
http://www.zampette.it/leggi/pezone/avvocato_online.htm
bulletPer segnalare casi di maltrattamenti o di animali tenuti in condizioni inadatte, scrivere a:
sosmaltrattamenti@vitadacani.org          http://www.vitadacani.org/sosmaltrattamenti.html
bulletNIRDA Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali, v. Nizza 142, Roma, tel. 0685230251, fax 0684240060, nirda@corpoforestale.it , info sul sito del Corpo Forestale (servizi e attività - polizia ambientale e forestale) www2.corpoforestale.it/web/guest/home
www2.corpoforestale.it/web/guest/serviziattivita/poliziaambientaleforestale/Attivita/ufficioreati
bulletCon una telefonata ai numeri di telefono dell'OIPA 02 6427882, del Comune 02 88467700 o con l'invio di una mail a guardiemilano@oipaitalia.com  sarà possibile attivare l'intervento delle guardie in caso di maltrattamenti, accattonaggio con cuccioli, comportamenti di vario genere contro gli animali.
bulletDal 1° gennaio 2004 è operativo l'Osservatorio nazionale sui maltrattamenti agli animali, inglobato  nell'ORCA - Osservatorio reati contro gli animali, sempre voluto dall'Enpa. L'ORCA è una struttura che quotidianamente si occupa di monitorare il fenomeno dei maltrattamenti e dei reati contro gli animali attraverso una rete di osservatori (volontari Enpa, Guardie Zoofile Enpa), tramite un lavoro di ricerca centralizzato, di verifica dei casi e di analisi. L'ORCA (Osservatorio reati contro gli animali) ha sede presso l'Enpa nazionale, in Via Attilio Regolo, 27 a Roma. E-mail: maltrattamenti@enpanet.it
bulletIL CERCAPADRONE Onlus ha attivato un servizio di consulenza legale aperto a volontari e privati che dovessero riscontrare problemi ad accedere ai canili, ad adottare un cane ivi recluso, a svolgere un'attività di volontariato. Il servizio è rivolto anche agli enti locali che dovessero riscontrare problemi con gare d'appalto e convenzioni o che desiderino essere consigliati su come redigere i capitolati.
La consulenza legale che abbiamo attivato intende indirizzare verso le vie legalmente percorribili per ottenere ciò che la legge prevede e risponde solo a problematiche attinenti a quelle sopra citate.
Per saperne di più o per usufruire del servizio, basta collegarsi al nostro sito istituzionale:
http://www.ilcercapadroneonlus.it ed entrare nella relativa sezione.Oppure visitare direttamente la pagina:http://www.ilcercapadroneonlus.it/legale.htm
bulletDal mese di aprile 2008 EMERGENZANIMALI lancia una nuova sfida . Nasce il  primo ed unico
studio di consulenza legale in materia di animali ed  ambiente .  Esperti del settore che a tempo
pieno lavorano per gli animali , professionisti delle tematiche animaliste ed ambientali in 
materia civile , penale, amministrativa , comunitaria e di ricerca a  livelli accademici.
Non appena lo studio sarà operativo ne verrà data ampia comunicazione  su tutti i siti di animali
ed ambiente . Per informazioni e fissare appuntamenti già da ora si prega di  utilizzare i seguenti recapiti provvisori : info@emergenzanimali.com, info@fefeambiente.com, TEL: 3381198455 - 3342448739 SEDE OPERATIVA : MONTEGRANARO , PROVINCIA DI 
FERMO , REGIONE MARCHE, Via Largo Conti 8 , cap 63014
bullet L'associazione "Arca 2000" onlus diritti dell'animale malato di S.Benedetto del Tronto (Ap) associazione che si occupa di malasanità animale e tutela sanitaria degli animali d'affezione, ha sancito un accordo di collaborazione con lo studio di consulenza legale "Animali e ambiente"di Montegranaro(Ap) che offrirà  un servizio di  consulenza legale in materia di malasanità animale (omissione di soccorso, negligenza, diagnosi errate da parte di medici veterinari....) problematiche animaliste e ambientaliste. In tal caso lo studio, con  i suoi esperti in materia,  tra cui la fondatrice, dott.ssa Francesca Testella consulente legale, valuterà ogni singolo caso, offrendo i necessari strumenti giuridici. L'associazione "Arca 2000" senza accollarsi alcun onere di spesa, metterà in contatto i proprietari di animali con lo studio anche tramite il proprio sito www.arca2000.it. Allo studio si potranno rivolgere cittadini, associazioni ed enti pubblici. Verrà inoltre sviluppata un' attività propria e un centro studi sulle tematiche animaliste ed ambientali in modo da elaborare strumenti nuovi anche in settori dove ancora poco si è riusciti a fare. Per ogni ulteriore informazione : "Arca 2000" onlus diritti dell'animale malato – 3406720936 - arcanimali@tiscali.it
Per contattare lo studio legale:"Emergenza animali" www.emergenzanimali.com oppure  www.fefeambiente.it-
 TEL: 3381198455 - 3342448739
bulletSul sito della  associazione per i diritti degli Animali "Apertis Verbis" c'è la raccolta dei NUMERI UTILI, dal maltrattamento all'abbandono, più tutti i contatti degli organi di polizia, carabinieri, etc.  www.apertisverbis.org  cliccate alla pagina [segnalazioni urgenti - pronto soccorso - numeri utili]
Sono anche divisi per Regione.
bullet
Avete problemi con il vostro vicino che non sopporta il vostro cane o il vostro gatto?  
Avete delle difficoltà di interpretazioni di regolamenti di condominio in merito alla tenuta di animali domestici? Avete delle richieste o delle domande specifiche in merito alla gestione di colonie feline in spazi condominiali o spazi pubblici?Il vostro vicino deturpa l'habitat dove vivono gli animali domestici o rompe il nido delle rondini o spara ai piccioni? Bene avete trovato il posto giusto dove chiedere consulenza amministrative e legali assolutamente gratuite.  
Stiamo parlando dello sportello animali dell'Associazione italiana difesa animali ed ambiente, uno sportello al quale potete rivolgervi con una semplice e-mail fornendo i vostri dati e ponendo il vostro quesito. La risposta garantita nel giro massimo di tre giorni vi aiuterà a trovare la miglior soluzione al vostro problema.Ma non è tutto.  
Lo sportello animali di AIDAA è anche ufficio di conciliazione tra le parti ed inoltre in caso di violazione delle leggi di tutela degli animali offre consulenza legale diretta gratuita e procede qualora ne fosse il caso a portare il caso in questione davanti alla magistratura. Siamo qui come sempre al servizio di uomo-natura ed animali.Per rivolgersi allo sportello e porre i propri quesiti è sufficiente mandare una email completa dei vostri dati e del vostro quesito o della vostra storia all'indirizzo di posta elettronica  
sportelloanimali@libero.it
Entro tre giorni lavorativi i nostri esperti si metteranno in contatto con voi dandovi le risposte, i consigli ed i suggerimenti che aspettate e qualora sia necessario intervenendo direttamente presso gli amministratori del vostro condominio o del vostro caseggiato.
PER INFORMAZIONI A.I.D.A.A. Ass. It. per la difesa di Animali ed Ambiente

sportelloanimali@libero.it  cell. 3478883546
bulletSezione LIDA
Le "GUARDIE GIURATE PER L’AMBIENTE" della LIDA svolgono compiti di vigilanza in collaborazione con le forze di Polizia e con l'Autorità Giudiziaria
 

La L.I.D.A. si occupa della tutela dell'ambiente e della difesa e benessere degli animali, 

è una lotta continua contro:

    La distruzione della natura e degli habitat  

    La caccia e pesca anche di molte specie ormai in estinzione

    La deportazione di animali negli zoo a fini pseudo-culturali

    L'uso e tortura di animali per il divertimento e gli spettacoli: corride, rodei

       corse, feste  sadiche 

    L' addomesticamento autoritario di molte specie:  

 

per fini alimentari (allevamenti intensivi, trasporti, macellazioni)

per fini commerciali (cani, gatti, cavalli e animali esotici)

per fini di abbigliamento (allevamenti e uccisioni di animali da pelliccia)

L'uso di animali per la ricerca biomedica, industriale (bellica), cosmetica, 

    didattica e per tutti i settori

    I maltrattamenti di animali, crudeltà e abbandoni

bulletwww.animalieanimali.it
bulletwww.easypet.com
bulletwww.petz.it
bulletwww.virtualdog.it
bulletwww.amicianimali.it
bulletwww.leal.it
Lui si chiama Mio, ha tre anni, probabilmente, ed è arrivato il giorno 12 Maggio 2007 da un canile del centro Italia, grazie ad una Associazione che lo ha portato al Nord, dalla sua nuova padrona.
Quando è arrivato Mio versava in un gravissimo stato di denutrizione con marcato dimagramento, disidratazione, otite purulenta con necrosi dei padiglioni auricolari, cherato-congiuntivite e cecità, piaghe diffuse e alopecia, depressione del sensorio ed apatia.
Nessuno sa per quanto tempo Mio sia stato in queste condizioni all’interno del canile prima di essere prelevato, portato in una clinica del centro Italia dove ha ricevuto le prime cure ed infine condotto dalla sua nuova proprietaria.
Tanti anni di volontariato in canile ti preparano ad affrontare situazioni di ogni genere, situazioni di bestialità umana che si è accanita su poveri esseri indifesi ma la cosa peggiore è l’indifferenza…
La cosa che più ci rattrista è sapere che Mio è solo uno dei tanti, troppi cani che versano in condizioni disperate in tanti canili d’Italia.
Abbiamo smesso di credere che, forse un giorno, le leggi arriveranno veramente a tutelare questi piccoli indifesi ma andiamo avanti grazie alla forza che Angeli come il piccolo Mio ci trasmettono, una forza unica che gli ha permesso di sopravvivere nonostante le gravissime infezioni che lo hanno devastato.
Oggi è il 13 Giugno 2007 e Mio è vivo; molto probabilmente i suoi occhi non potranno più vedere, le sue orecchie non potranno più sentire ma lui è vivo e sta migliorando, giorno dopo giorno, lentamente, passo dopo passo anche se le sue più gravi ferite resteranno sempre nel suo piccolo cuoricino.
Ti si lacera il cuore vederlo lì, piccolino, arrotolato sulle sue ossicina, e impotente di fronte a chi ha potuto fare questo…ma Voi tutti che ogni giorno seguite le tante situazioni segnalate sapete che questa realtà esiste e che spesso è al di sopra delle nostre reali possibilità di azione.
Affinché le sofferenze e il sacrificio di Mio e di tanti altri indifesi non siano vani noi, noi che davvero ci crediamo, abbiamo il dovere di continuare per difendere i diritti di coloro che non hanno difesa, per rispettare il dolore di coloro che non hanno parole!!
Chissà forse un giorno….
 
MIO&Silvia&Barbara&Laura

articolo sui canili lager: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/05/17/canili-lager-fino-50-animali-in-una.html

LIBERO
4 GENNAIO 2008
 
Trattato europeo sentenzia: gli animali hanno i sensi umani
 
OSCAR GRAZIOLI
 
Mentre trascorrevano le feste natalizie e sui media si alternavano le drammatiche notizie dei morti sul lavoro con le più liete, riguardanti leccornie e tradizioni locali, a Lisbona è accaduto un fatto che potenzialmente potrebbe cambiare il futuro dei nostri animali, almeno all'interno dell'Unione Europea. I 27 Paesi dell'Europa allargata hanno infatti firmato, nella capitale lusitana, il nuovo Trattato dell'Unione Europea che introduce molteplici novità migliorative dal punto di vista sociale per quanto riguarda i diritti dei cittadini. Questa volta, grazie anche alle battaglie delle associazioni animaliste, il Parlamento europeo non ha dimenticato che la situazione degli animali, con particolare riferimento a quelli di interesse zootecnico, è stata troppo a lungo tenuta nel cestino delle buone promesse. Finalmente avviene il riconoscimento ufficiale degli animali quali "esseri senzienti". Il nuovo articolo 13 della parte II del Trattato interessa vasti settori di importanza vitale per qualunque nazione: dalla ricerca, all'agricoltura, dalla pesca allo sviluppo tecnologico. La nuova normativa va a sostituire il desueto e meno impegnativo protocollo sulla protezione e il benessere degli animali in vigore dal 1997. Agli animali dunque viene riconosciuto l'esse re "senzienti", che vuol dire essere dotati di sensi, e questo lo sapevamo, ma soprattutto di sensibilità, e questo è un concetto relativamente nuovo e di straordinaria importanza. Il delitto che si commette nel maltrattare animali non sarà più visto in funzione della sensibilità umana, come nell'attuale legislazione italiana in cui i governanti (nuovi e vecchi) se la sono sentita soltanto di imporre il divieto di incrudelire su di essi, perché ciò offende i sentimenti dell'uomo. Se gli animali, come sancisce il nuovo trattato, sono dotati di sensibilità e non solo di sensi fisici, allora diventa quasi scontato che il loro maltrattamento si avvicina a quello di chi ha pensato finora di essere l'unico depositario al mondo, anzi nell'universo, di tale caratteristica, ovvero l'uomo. Il "quasi" non è scritto a caso. Gli accordi come questo, per quanto sottoscritti e firmati, non vincolano nessun Paese ad una precisa legislazione, ma danno solo delle direttive. Per fare un esempio di cui si è discusso ampiamente negli ultimi giorni è un po' quanto sta succedendo per la moratoria sulla pena di morte. Per quanto ci sia stato l'impegno di una insperata maggioranza di nazioni a rivedere questa delicata problematica, non per questo tutti i Paesi che hanno votato per la moratoria si sono impegnati ad abolire le esecuzioni. Difficile pensare che, entro un anno (il trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 2009), Paesi in cui si sopprimono cani e gatti randagi con metodi intollerabili, quali cianuro e stricnina, possano adeguarsi alle normative più avanzate in tema di benessere animale. Alla stessa stregua è impossibile credere che il problema degli allucinanti trasporti che devono subire animali, quali cavalli e asini avviati alla macellazione dai lontani Paesi dell'Est verso quelli dove maggiormente si consumano tali carni (e purtroppo noi siamo in pole position), si risolvano in pochi mesi. Eppure è stata tracciata una via che tutti i Paesi saranno chiamati a seguire. Gioverà ricordare, a onor del merito, che il vicepresidente della commissione europea Franco Frattini ha dato un contributo indispensabile all'evento. Ora, l'attuale nostro governo ha l'obbligo di mettersi su questa via, come aveva promesso in campagna elettorale. Promessa mai mantenuta.
 

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bulletrandagismo (legge 281 del 14 agosto 1991)
art. 1 comma 1 legge 281: lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salite pubblica e l'ambiente.
art. 2 comma 1 legge 281: il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
art. 2 comma 2 legge 281: i cani vaganti ritrovati, catturati, o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), non possono essere soppressi.
art. 2 comma 3 legge 281: i cani catturati  o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), non possono essere destinati alla sperimentazione.
art. 2 comma 4 legge 281: i cani vaganti catturati regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
art. 2 comma 5 legge 281: i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati preso le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di 60 giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
art. 2 comma 6 legge 281: i cani ricoverati presso le strutture di cui al comma 1dell'art. 4 (canili e rifugi), fatto salvo quanto previsto negli art. 86, 87 e 91 del  regolamento di polizia veterinaria, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili, o di comprovata pericolosità. 
art. 2 comma 11 legge 281: gli enti e le associazioni protezionistiche possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi), sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
art. 2 comma 12 legge 281: le strutture di cui al comma 1 dell'art. 4 (canili e rifugi) possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
art. 3 comma 2 legge 281: le regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.
art. 3 comma 3 legge 281: le regioni adottano, sentite le associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.
art. 3 comma 4 legge 281: il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
- iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto tra la vita animale e la difesa del suo habitat;
- corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali  e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
art. 4 comma 1 legge 281: i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione. 

 
L'articolo 9 della legge regionale Lombardia n. 33/2008 contiene alcune significative modifiche alla legge regionale 16/2006  "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione", tra le quali:
 - NEGOZI DI ANIMALI: vietato esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali, o all'esterno degli stessi, tutti gli animali d'affezione 
- VENDITA ANIMALI: vietato vendere animali a minorenni  
- STERILIZZAZIONI: l' ASL assicura la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei cani ricoverati in canile sanitario (non più "eventuale")
- IMPRENDITORI PRIVATI: i Comuni non possono più demandare a privati imprenditori il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti  


sentenza esemplare contro abbandono di un cane (ottenuta da OIPA)

fonte LAV: "MAI PIU’ CANILI INACCESSIBILI, TRASPARENZA". I COMUNI ASSOLVANO AGLI OBBLIGHI
23 gennaio 08 Iniziativa della LAV per l'attuazione dei nuovi obblighi di legge.



23 gennaio 2008 - La Legge Finanziaria 2008 ha accolto alcune importanti istanze in favore dei cani e gatti randagi o ospiti di canili e rifugi: come richiesto dalla LAV in una petizione popolare presentata alla Camera dei Deputati e che ha raccolto 300mila firme, con la quale si chiede una legge d’integrazione della legge quadro 281/91 per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, la Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) Art. 2, comma 371, ha finalmente istituito l’obbligo per i Comuni singoli o associati e per le Comunità montane di gestire canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile. Tale legge prevede anche la possibilità che la gestione di tali strutture sia affidata a soggetti privati, a condizione però che nel canile o gattile sia garantita la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti di cani e gatti.

“Finalmente anche quei canili, rifugi e ricoveri che per anni sono stati inaccessibili ai volontari dovranno aprire i cancelli e permettere alle associazioni di animaliste e zoofile di partecipare alla vita della struttura, nell’interesse degli animali - dichiara Elisa D’Alessio, responsabile LAV settore Cani e Gatti - Questa decisione determinerà un miglioramento delle condizioni di vita di tantissimi animali ospitati in queste strutture, molte delle quali finora sono state inaccessibili. La presenza delle associazioni è importante per il benessere psicofisico degli animali e permette loro di coltivare o recuperare il rapporto affettivo e relazionale con gli umani rendendo l’animale preparato in modo migliore all’adozione, con conseguente risparmio economico da parte dei Comuni. Inoltre, la presenza dei volontari rappresenta la migliore garanzia di una gestione trasparente degli animali e della struttura, garanzia che ogni Comune deve offrire ai cittadini e alle associazioni che si occupano di tutela degli animali, ai cittadini perché nelle strutture di accoglienza per animali si investono soldi pubblici, alle associazioni perché, quali portatrici di interessi collettivi, non deve mai essere negata loro la possibilità di tutelarli.”

Inoltre, la Legge Finanziaria 2008, Art. 2, comma 370 (Legge 24 dicembre 2007, n.244) - che ha modificato l’articolo 1 comma 829 della precedente Legge Finanziaria - ha così sostituito l'articolo 4 della Legge quadro sulla “protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” (Legge n.281/91):"I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6". Tali Piani si devono aggiungere a quelli analoghi predisposti da ogni Servizio veterinario Asl di cui all’articolo 2 comma 1 della Legge n.281/91, ciascuno dei quali finanziato con proprie risorse.

“Con tale modifica si vuole sollecitare i Comuni a garantire l’afflusso di risorse alla prevenzione del randagismo attraverso piani di controllo delle nascite - precisa Ilaria Innocenti, corresponsabile LAV settore Cani e Gatti - L’auspicio è che Comuni e Comunità montane possano anche occuparsi, con maggiore attenzione, del risanamento dei canili esistenti, troppo spesso fatiscenti e inadeguati ad ospitare centinaia di animali, e della costruzione dei rifugi. Naturalmente anche i singoli cittadini possono fare molto per questi animali, scegliendo di adottarli anziché acquistarli, come troppo spesso si fa favorendo un discutibile commercio di esseri viventi”.

Per favorire la tempestiva applicazione di queste norme, la LAV, attraverso le sue 90 Sedi dislocate su tutta la Penisola, ha scritto una lettera di sollecito a numerosi Comuni chiedendogli di assolvere a tali obblighi, e al Presidente dell’ANCI, Leonardo Domenica, affinché a sua volta possa sollecitare i Comuni su questa materia, dagli importanti risvolti etici ed economici.

Secondo stime messe a disposizione dal Ministero della Salute sulla base dei dati forniti dalle Regioni, riferite al 2006 e in alcuni casi al 2005 (le precedenti stime risalivano al 2002), i randagi ospitati nei canili italiani sarebbero complessivamente 229.444, di cui 81.253 nei canili della Campania, 61.671 nei canili della Puglia, 11.263 nei canili del Lazio, 10.377 nei canili calabresi, 9.563 in quelli siciliani. 501 i canili sanitari, 428 i canili rifugio presenti in Italia. Ma secondo la LAV tali dati sottostimano la popolazione e i cani nei canili sarebbero almeno 550 mila.
 

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bulletdeiezioni
 
da www.amicicani.com: E' stata pubblicata in data 23 marzo, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.68, l`Ordinanza ``contingibile ed urgente`` concernente la tutela dell`incolumita` pubblica dall`aggressione dei cani.

Tra le altre novità l' OBBLIGO DELLA RACCOLTA DELLE FECI. E` fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se` strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

non è più il regolamento dei singoli Comuni a imporre l'obbligo, ma è diventata una legge nazionale.

è un gesto di civiltà per la pacifica convivenza, e non dà motivo di lamentela a chi non ama i cani.

 

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bulletcani pericolosi
ORDINANZA del Ministero della Salute 3 marzo 2009. Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
(G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) www.ministerosalute.it

da www.amicicani.com: Ecco le principali novita` introdotte dal provvedimento entrato in vigore.

ELIMINATA LA ``BLACK LIST``. La nuova Ordinanza reca sostanziali novita` rispetto a quelle emanate nel passato. In particolare è stato eliminato l`elenco senza riferimento scientifico in letteratura di medicina veterinaria di razze ``pericolose`, in quanto non e` possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressivita` dei cani in base alla loro razza o loro incroci.

INTRODOTTA LA RESPONSABILITA` CIVILE E PENALE DEI PROPRIETARI. Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani e\` stato attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilita` dei proprietari.

Il proprietario di un cane, infatti, e` sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

OBBLIGO DI UTILIZZO DEL GUINZAGLIO IN OGNI LUOGO. Viene introdotto per la prima volta l`obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sè la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonchè l`obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.

PERCORSI FORMATIVI PER I PROPRIETARI DI CANI. Per favorire la formazione e l`acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni congiuntamente con i Servizi Veterinari delle Asl, avvalendosi anche degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facolta` di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. Tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino, divengono obbligatori per i proprietari di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell`incolumita` pubblica identificati a livello territoriale.

REGISTRO DEI CANI MORSICATORI E CON PROBLEMI DI COMPORTAMENTO A CURA DELLE ASL. I Servizi Veterinari, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita\` di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell`incolumità pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.

RUOLO DEI MEDICI VETERINARI LIBERO PROFESSIONISTI. Per la prima volta in Italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. A loro infatti spetta l`informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di conseguire`il patentino``. Inoltre vengono posti in rete con i Servizi Veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITA` CIVILE PER CANI ISCRITTI NEL REGISTRO. I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

OBBLIGO DELLA RACCOLTA DELLE FECI. E` fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se` strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

ALTRI DIVIETI. Confermato il divieto di addestramento inteso ad esaltare l`aggressivita` dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell`animale (recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.
 

da www.vitadacani.org/cerbero.html: Il Progetto “Cerbero: recupero cani pericolosi ed ex-combattenti”
Un Parcocanile, una ampia area verde dove tutti i cani possono essere gestiti nel miglior modo possibile, con ampi sgambamenti dove possono uscire e sfogarsi per un tempo adeguato, socializzando tra loro dove possibile.
E’ in questo contesto che nasce la sezione “CERBERO”, un’area dove potere gestire in sicurezza i cosiddetti “cani pericolosi”, con protezioni adeguate e accessi diretti a verdi zone di sgambamento .
Anche questi cani “difficili” vengono gestiti secondo la filosofia del parcocanile: adeguato sfogo fisico e rapporto con persone sensibili e preparate che giorno dopo giorno seguono correttamente e sistematicamente una terapia comportamentale adeguata.
L’obiettivo del progetto è, dunque, di gestire, riabilitare e riallocare, se è il caso, i cani potenzialmente pericolosi.

Risultati
Nella maggior parte dei casi i cani vengono recuperati.
Ci vuole tempo, pazienza e amore, ma molti dei cani entrati nel progetto Cerbero sono oggi felicemente inseriti in nuovi e idonei contesti familiari.
Non sempre succede. Non tutti i cani diventano gestibili.
Quelli che rimangono continuano a vivere presso il centro che per sua struttura è in grado di gestirli senza forzarli ad un rapporto con l’uomo o con gli altri animali, consentendo comunque loro una vita degna e piena.
Nell’ Amore e nel Rispetto.

Come deve essere la vita di ogni cane!

L’Associazione ospita e mantiene attualmente una trentina di cani “pericolosi” con gravi problemi comportamentali e di aggressività, affidati dalla magistratura all’ Associazione o salvati dall’eutanasia.
La sezione “Cerbero”, data la continua richiesta e la mancanza sul territorio di strutture adeguate al recupero e riabilitazione di cani aggressivi, è in crescita continua e costa un notevole sforzo, sia a livello economico che di risorse umane.
Un Progetto impegnativo e coraggioso che ti chiediamo di sostenere affinché ogni cerbero smetta di essere guardiano dell’inferno e diventi finalmente semplicemente un cane.

 Per aiutarci
ADOZIONE A DISTANZA:
Ogni informazione e dettaglio telefonando allo 02 93871132 - 349 0581076.

 

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bulletcolonie feline (legge 281 del 14 agosto 1991)
art. 2 comma 7 legge 281: è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
art. 2 comma 8 legge 281: i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
art. 2 comma 9 legge 281: i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
art. 2 comma 10 legge 281: gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza. 
Consiglio di Stato, 16/09/1997, sezione III: Nessuna norma di legge, né statale, né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugi.
Sentenza del TAR del Veneto del 1990: in considerazione della natura essenzialmente libera di tali animali, ne è vietata la cattura.

           Alcuni recapiti a cui rivolgersi per problemi legati alle            colonie feline:

---  Milano, Mondo Gatto, v. Padova 29
---  Firenze,  servizio tutela colonie feline, v. San Gallo 32 , tel. 055486669 , numero di emergenza(esclusivamente per gatti feriti attivo 24 ore su 24) 3399518935 Orario di apertura:dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 1° e 3° sabato del mese ore 10.00 - 12.00 (in collaborazione con l'associazione Amici del Mondo Animale) colonie.feline@comune.fi.it  www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/animali/coloniefeline.htm 

Firenze: ufficio diritti animali, v. B. Fortini 37, tel. 0552625341 - 0552625334 - 0552625354 fax 0552625303, www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/animali/uffanim.htm 
adozioni.animali@comune.fi.it 
--- Venezia, comune di Venezia, settore ambiente, ufficio animali, tel. 0412747924 - 0412748152
--- Venezia, associazione Dingo (Raffaella), tel. 0415318134
--- Genova, associazione Zampatesa, c.so Europa 631, tel./fax 0103761729 www.zampatesa.it   zampatesa@fastwebnet.it
--- Roma, ufficio diritti animali, v. Aldovrandi 12, tel. 0632650570 fax 0632650568  animaliroma@easypet.com

Ricordiamo inoltre la manifestazione Cat Pride che si tiene ogni anno a Roma nel mese di aprile. Per informazioni: www.stringiamocilacoda.it
tel. 065756085 - 3472319509

C'E' UNA LEGGE REGIONALE (IN LAZIO in attuazione di una legge-quadro nazionale, la 281/1991, proprio a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d'affezione) CHE E' LA SEGUENTE:

La legge regionale 21.08.97, n.34, regolamenta la tutela dei gatti che
vivono in libertà e vieta lo spostamento dei gatti dai territori ove hanno
scelto di vivere.
Regolamenti e circolari del Comune di Roma stabiliscono che neanche con voto
assembleare unanime può essere vietata la residenza di gatti negli spazi
condominiali e che quindi non si può vietare che per gli stessi,
sterilizzati, siano collocate in loco ciotole di cibo ed acqua e siano
fornite cure da parte di animalisti (sempre le cosiddette "gattare") anche
non condomini.
I gatti vanno nutriti lì ove si raccolgono. O si pensa che possano essere
istituite delle mense di quartiere ove i gatti si rechino regolarmente
muniti di apposito tesserino? O che le sia pur numerosissime gattare di Roma
invitino tutti e 180.000 i gatti randagi della città a casa loro all'ora di
pranzo?

Non soltanto i gatti sono genericamente patrimonio indisponibile della stato
ma sono stati anche dichiarati Patrimonio Bioculturale della Città dal 1°
Municipio di Roma.per tutto il territorio cittadino. Il che non significa,
ahimè, che siano riforniti di cibo dal Comune o dal Municipio ma soltanto
che si deve a loro un'attenzione particolare (attenzione che concretamente è
sempre lasciata al buon cuore ed al portafoglio delle gattare) da parte di
tutti i cittadini.
(notizie prese dal sito Anaci Roma)

QUESTA ERA LA RICHIESTA INVIATA:
Buongiorno,
prima di porre la mia domanda faccio una breve premessa: nel mio condominio si aggirano ormai da anni una decina di gatti randagi, ai quali vengono regolarmente forniti loro da alcuni condòmini acqua e cibo in ambito condominiale. La questione è stata posta più volte in sede di assemblea, dal momento che il regolamento prevede espressamente il divieto in tal senso, ma purtroppo gli inviti (talvolta anche bruschi) ad astenersi da tale pratica (messi più volte a verbale) sono stati disattesi in pieno. Per di più mi sono sentito rispondere da un condomino che esiste (e vorrei conferma da Voi) una delibera della provincia di Roma che consente di dar da mangiare ai gatti randagi anche in ambito condominiale e che tale delibera "prevale" sul regolamento condominiale. Io ci credo poco. Grato se riuscirete a darmi una risposta porgo i miei più cordiali saluti.
Gugol

 

E QUESTA UN ALTRA RISPOSTA:

Rivolgiti agli uffici preposti del tuo comune
per sapere:
1)quanti devono essere i gatti per stabilire se da voi c'è una colonia felina sotto tutela insomma se siete diventati un supercondominio dove l'altro palazzo-comunità sono i gatti non paganti !
2) nel mio comune le gattare sono parzialmente finanziate e soggette a controlli da parte del comune
quando i gatti sono pochi, l'ufficio preposto, sposta i pochi gatti che si stanno accumulando da una parte e li porta dove ormai c'è una colonia di gatti riconosciuta con gattara riconosciuta
come si comportano a Roma, non lo sò ???

Qualsiasi legge regionale, Gugol, è chiaramente più forte di QUALSIASI regolamento condominiale, anche se votato all'unanimità. Anche perchè nella fattispecie la legge regionale 34/1997 è attuazione di una legge-quadro nazionale, la 281/1991, proprio a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d'affezione.
Non vi è sentenza che possa, nel Comune di Roma, ribaltare questa situazione: ad oggi i gatti stanno dove vogliono e i loro "paladini" non debbono essere disturbati. (meno male)

Gugol, nel tuo caso il Comune di Roma, come già ampiamente riportato da Prociotta, tutela in maniera molto incisiva le colonie feline, sancendo il diritto per i gatti di vivere nel loro habitat naturale e di venir curati e sfamati dalle gattare.
Il Comune ha anche, per tua gioia!, stilato un "decalogo dell'ECOGATTARA", in cui vengono riportate le regole che ogni gattara deve rispettare "nell'esercizio delle sue funzioni": tra cui, quella di riportare via il cibo avanzato (in modo che non si creino cattivi odori e altri inconvenienti paventati da Guido).

Credo che il numero minimo di gatti per costituire colonia felina sia 5. Per informazioni più precise, consiglio di contattare l'Ufficio per i Diritti degli Animali del Comune di Roma.

Non c'è credo altro da dire, suggerisco a tutti quanti di guardare l'eleganza e la dolcezza di un gatto steso al sole che sonnecchia, e di imparare ad apprezzare ed amare questi splendidi animali.

        

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bulletOrdinanza Ministeriale 18.12.2008 contro i bocconi avvelenati

 In seguito al dilagare del fenomeno di uccisione e maltrattamento di animali mediante la disseminazione nell'ambiente di esche o bocconi avvelenati, che rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini e per l'ambiente, il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha firmato un'Ordinanza recante norme sul "Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati".
Il provvedimento ha lo scopo di prevenire i rischi diretti per la salute dell'uomo e degli animali nonché quelli derivanti dalla contaminazione ambientale.

Sulla G.U. n. 13 del 17.01.2009 è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale 18.12.2008 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", a firma del Sottosegretario Francesca Martini.

In particolare il provvedimento ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, vieta di utilizzare in modo improprio, di preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocivi, compresi plastiche e metalli. L'ordinanza vieta, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che le ingerisce e prevede l'obbligo per il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati di darne segnalazione alle autorità competenti. In caso di operazioni di derattizzazione e di disinfestazione è posto l'obbligo di affiggere nelle zone interessate,  con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, avvisi idonei ad informare delle operazioni che saranno effettuate.

L'ordinanza dispone, inoltre, che il medico veterinario, qualora sulla base di una sintomatologia conclamata emetta diagnosi di sospetto avvelenamento o venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un animale domestico o selvatico, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
In caso di decesso dell'animale il veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio. Gli Istituti Zooprofilattici devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare entro trenta giorni analisi sui campioni pervenuti o prelevati durante l'autopsia e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al sevizio veterinario della ASL competente e, qualora le analisi siano positive, all'autorità giudiziaria.

I sindaci ai quali siano pervenute segnalazioni di sospetti avvelenamenti devono disporre l'immediata apertura di un'indagine e provvedere ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata nonché segnalare l'area  con un'apposita cartellonistica. Viene, inoltre, attivato presso ciascuna Prefettura un "tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

I produttori di presidi medico-chirurgici di prodotti fito-sanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo, hanno l'obbligo di aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali. Nel caso in cui la forma commerciale sia un'esca deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale "bersaglio".

www.ministerosalute.it  

Come comportarsi in caso di avvelenamento

  *   In caso di sospetto avvelenamento di un animale:

Il Veterinario è il punto di riferimento essenziale.
Qualora si verifichi un evento potenzialmente pericoloso: ingestione di veleni o sostanze tossiche (topicidi, pesticidi, fitofarmaci, lumachicidi o sostanze non note) oppure sovradosaggio o scambio accidentale di farmaci, ingestione di piante, funghi, ecc. da parte di animali domestici è necessario valutare subito il rischio di intossicazione, contattare un medico veterinario o recarsi presso il più vicino pronto soccorso veterinario.

La raccolta delle seguenti informazioni è estremamente importante per poter rispondere alle domande del medico veterinario:

    *   identificare nel modo più preciso possibile la sostanza con la quale il nostro animale è venuto a contatto (nome commerciale del prodotto ed eventuali indicazioni di rischio in etichetta);
    *   osservare le caratteristiche macroscopiche del prodotto: odore, colore, aspetto (es. schiumosità);
    *   fornire indicazioni circa la quantità assunta in modo accidentale o intenzionale;
    *   comunicare la via di esposizione (inalazione, ingestione, contatto cutaneo ecc.);
    *   indicare il luogo (aperto o chiuso);
    *   comunicare il tempo trascorso dall'ingestione e tra l'ingestione e la comparsa di eventuali sintomi.

Se il Veterinario non può intervenire subito, può comunque fornire indicazioni utili circa il comportamento da tenere e gli eventuali interventi di primo soccorso che il proprietario può mettere in atto (indurre il vomito, mantenere calmo l'animale, non somministrare latte ecc.).

ATTENZIONE eseguire tali operazioni solo su indicazione del medico veterinario.

    In caso di animale deceduto:

    *   Chiamare il Veterinario per fare tutti gli accertamenti del caso;

oppure

    *   prelevare l'animale morto ed inviarlo, tramite un Veterinario, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale che provvederà ad effettuare gli esami di laboratorio per accertare la causa del decesso.

    *   segnalare l'episodio al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e agli Organi di Polizia.

     In caso di ritrovamento di esche:

Avvisare gli Organi di Polizia ed il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio

oppure

in caso di impossibilità di un intervento immediato da parte delle Autorità competenti, prima di raccogliere qualunque materiale sospetto munirsi di guanti e mascherina.
Il materiale raccolto, accuratamente custodito e trasportato in contenitori di plastica chiusi ermeticamente, deve essere inviato, tramite un Veterinario, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Azioni legali:

Utilizzare bocconi avvelenati è un reato.
La denuncia contro i responsabili, sospetti tali o ignoti consente di migliorare il monitoraggio ed i controlli sul territorio per prevenire i rischi per le persone, gli animali e l'ambiente.

Spargere bocconi avvelenati costituisce di per sé reato. La Legge 157/1992 prevede un'ammenda fino a euro 1549,37, mentre l'art. 146 del Testo Unico Leggi Sanitaria prevede addirittura la reclusione fino a 3 anni (fonte LAV)

Norme di riferimento

  *   Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche

  *   Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320

  *   Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

  *   Legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" che ha apportato modifiche al Codice Penale.

  *   Codice penale, articoli:
544 bis (sanzioni penali per chi "per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale"),
544 ter (sanzioni penali per chi "per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale"),
440 (reclusione da 3 a 10 anni per chi avvelena sostanze destinate all'alimentazione),
638 (reclusione fino a 1 anno per uccisione o danneggiamento di animali altrui),
650 (reclusione fino a 3 mesi per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene)
674 (arresto fino a 1 mese per chi getta in luogo pubblico cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone).

  *   Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modifiche "in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari"

  *   Decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998 "Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici"

  *   Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 "in materia di immissione sul mercato di biocidi".

Alcune leggi regionali

  *   Legge Regione Toscana 16 Agosto 2001 n. 39 (norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate)

  *   Legge Regione Umbria n. 27 del 22/10/2001 (norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate)

  *   Legge Regione Puglia n. 27 del 04/12/2003 (norme particolari relative al divieto di utilizzo e detenzione delle esche avvelenate.

altre info: www.bocconiavvelenati.it

da www.amicicani.com: Grande soddisfazione fra le organizzazioni a difesa degli animali. E` nata una polizia scientifica che indagherà per scoprire chi maltratta o uccide cani, gatti e altre bestiole, anche selvatiche. Il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, in una rivisitazione generale dei centri di zooprofilassi, ha istituito a Grosseto una nuova struttura che si occuperà di veterinaria legale.
Si tratta di un reparto investigazioni scientifiche particolare: il Ris degli animali. Il Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria - così si chiama - si occuperà di sviluppare tecniche di laboratorio per il rilevamento delle sostanze tossiche utilizzate a scopo doloso. In parole semplici, gli esperti dovranno risalire, in base a esami sofisticati, alle cause che hanno provocato la morte di un animale: potrebbe essere un orso nel parco nazionale d'Abruzzo - tanto per fare un esempio - o il cane del vicino incappato in una polpetta fatale. Il Centro, dunque, formerà gli organi di polizia in merito a indagini medico legali sull'uccisione di animali domestici e selvatici. Ogni reato contro cani, gatti o altri animali avrà quindi più possibilità di essere perseguito.

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